La nota dell’Usb Basilicata sugli incarichi di responsabilità
Incarichi di responsabilità e obbligo di rotazione alla Regione Basilicata sono i principali temi affrontati in un comunicato stampa firmato dalla Rsu Paolo Baffari, e dal coordinatore Pubblico impiego dell’Unione sindacale di base, Francesco Castelgrande.
“Nel nostro comunicato del 25 luglio scorso – scrivono i due rappresentanti sindacali – evidenziavamo che una serie di declaratorie, inerenti le PO e le AP, non erano rispondenti alle reali esigenze funzionali dei Dipartimenti e degli Uffici. Tra le tante incoerenze e contraddizioni, pare quanto mai opportuno sottolineare che l’obbligo, contenuto nell’Avviso di selezione, di concorrere a un massimo di tre Ap e/o Po specifiche, piuttosto che consentire ai candidati di scegliere tre Dipartimenti, concorrendo a tutte le Ap e/o Po di questi ultimi (come era stabilito nel precedente bando 2009), consente a chi ha già ricoperto una Ap o una Po di ricandidarsi per la stessa, rendendo, quindi, inapplicabile il principio di rotazione, previsto nell’Art 9 della Disciplina, “quale misura di prevenzione … nell’ambito degli uffici maggiormente esposti a rischio di corruzione.. “ cioè tutti, perché ciò non può essere lasciato alla discrezionalità di alcuno. Tale principio va applicato in attuazione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Altresì, come già denunciato in precedenti comunicati, la genericità e discrezionalità dei criteri di valutazione in capo ai Dirigenti (molti dei quali nominati senza aver superato alcun regolare concorso o mediante concorsi “ad personam”, secondo un’ormai consolidata prassi), in assenza di indicatori e parametri, oggettivamente riscontrabili, conferisce una palese illegittimità al regolamento proposto, poiché è in evidente contrasto con quanto disposto dal D.Lgs.n.150/2009, che, d’altronde si pone in continuità con criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, già contenuti nella disciplina contrattuale e normativa del C.C.N.L., riguardo precisi vincoli per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.
Tutto ciò palesa un evidente rischio di elusione delle norme per la prevenzione della corruzione, che dispongono la rotazione degli incarichi di responsabilità, e un altrettanto evidente rischio di assegnazione di Po e Ap fatta su criteri tutt’altro che trasparenti e oggettivi, secondo logiche politico-clientelari, se non punitive.
E’ di tutta evidenza che attribuendo incarichi solo per via fiduciaria o intuitu personae (che si traduce letteralmente, avendo avuto riguardo della persona), senza procedure selettive oggettive e senza motivazioni che vadano oltre la considerazione della persona e della fiducia in essa riposta, i rischi di assegnazioni clientelari o solo di fiducia mal riposta nelle capacità tecniche sono elevatissimi. Si deve tenere presente che una carenza nella capacità di selezionare i soggetti meglio capaci di gestire le risorse pubbliche e di perseguire le finalità dell’amministrazione, non solo crea presupposti per azioni “interne” viziate da corruzione amministrativa (quando non anche penale); ma, soprattutto, incide negativamente su tutta la comunità amministrata, che subisce le conseguenze di un’amministrazione disattenta ai bisogni generali.
Si allude al sistema di garanzia della corruzione che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012 considera ex legem a particolare rischio di corruzione i procedimenti di “concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009”.
Tale decisione è stata ribadita dalla Cassazione con sentenza n. 17698/2014, dal Cons. St., sez. IV, 6.8.2013, n. 4135). e sentenza n. 28/2015
Del resto, il Piano Nazionale Anticorruzione, nel disaggregare i “rischi specifici” connessi appunto con l’articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, segnala due ipotesi di esposizione alla corruzione perfettamente pertinenti al caso
– previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.
– motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
Noi – concludono – quali rappresentanti sindacali USB, a tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori tutti, siamo in vigile attesa”.