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Anziani e Alzheimer, la nota di Confconsumatori Altamura

Anziani e Alzheimer

In seguito ai tanti dubbi che sono emersi sulla questione che riguarda le rette degli anziani e degli ammalati ricoverati in strutture sanitarie assistenziali (R.S.A.) chiariamo una volta per tutte che gli anziani ultrasessantenni non autosufficienti devono pagare il conto della retta in una R.S.A. solo con i loro beni e che i parenti non sono tenuti a partecipare per integrare il costo della retta. Per i non abbienti se ne deve far carico il Comune di residenza. I malati di Alzheimer non devono pagare nulla perché se ne deve far carico il Servizio Sanitario Nazionale.

Anziani e handicap gravi

La legge è chiarissima nell’escludere che i c.d. “obbligati per legge“, cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultra 65enni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA). L’art. 23 della legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali“, stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E secondo l’art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultra 65enni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica. Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore, nell’art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo, ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare.
In questo senso si sono già espressi il TAR della Regione Sicilia, quello della Toscana] e quello della Lombardia a cui si è adeguato quello delle Marche in una sentenza relativa a persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche agli anziani. Quanto alla giurisprudenza di merito, va ricordato il Tribunale di Firenze (sentenza n. 3039/12), quello di Parma del 10.12.10 e di Ferrara del 13 febbraio 2012 e del 6 maggio 2009 n. 1119 (sentenze ottenute da Confconsumatori).
Insomma, l’unico che deve pagare la retta è l’anziano e, se lui non ha mezzi sufficienti, la stessa è a carico del Comune di appartenenza.
E che cosa fanno questi enti pubblici per sottrarsi all’imperio della legge? Impongono al figlio o al nipote la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in proprio la retta del genitore o del nonno, dicendogli che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero dell’anziano non autosufficiente.
Che fare allora? È la Cassazione a portarci consiglio. La Suprema Corte[5][5] ha, infatti, statuito che la sottoscrizione di un impegno ad integrare la somma versata mensilmente dal ricoverato, da parte dei parenti, per pagare l’intera retta è un impegno unilaterale che può essere disdetto.
La disdetta formale servirà a non pagare più per il futuro, senza che si debba temere che il genitore venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge.
Riassumendo sul da farsi: inviare una lettera di recesso e smettere di pagare l’intera retta. Sarà poi il Comune, o la RSA, a doversi attivare, promuovendo una causa, il cui esito generalmente è favorevole al parente. Non possono, però, essere chieste le somme versate prima del recesso, e se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.

ALZHEIMER
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oggi Regionale. Con l’effetto che il Comune o la Casa di Cura convenzionata non può rifarsi sul malato o sui suoi parenti.
In altre parole, per la Suprema Corte nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di pazienti gravemente affetti dal morbo di Alzheimer dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer non sono scindibili le attività socio assistenziali da quelle sanitarie. La cura dei pazienti deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e, quindi, totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale. Non possono distinguersi, come fanno RSA e Case di Cura convenzionate, le spese mediche e quella di degenza (chiamate alberghiere), che a loro dire il paziente è tenuto a corrispondere.
Importantissima anche la decisione della Suprema Corte relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell’assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché contraria alla legge.
Se, come detto, nulla può essere richiesto al malato o ai suoi figli, lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni. E chi è il debitore? Il debitore è il Servizio Sanitario Nazionale (oggi regionale).
La recente sentenza 14180/2016 del Tribunale di Roma obbliga la Regione Lazio a restituire le somme pagate da una figlia per il ricovero del padre malato di Alzheimer, già deceduto. Questa importante sentenza, sulla base della sentenza della Cassazione del 2012, parla di un ingiustificato arricchimento, da parte di Regione Lazio perché avrebbe dovuto farsi carico della retta per il malato di Alzheimer e le impone di rimborsare alla figlia le rette pagate.
Naturalmente se il parente ha versato le rette alla RSA, sarà la stessa a effettuare il rimborso, salvo poi rivalersi sulla Regione.
Per info e approfondimenti si può fare riferimento allo staff della CONFCONSUMATORI di ALTAMURA in Via Giandonato Griffi, 14 il martedì ed il giovedì dalle 19.00 alle 21.00

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