Nota di Cisl e Felsa sui precari Arpab
Cisl
e Felsa Cisl di Basilicata, in una nota inviata al neo assessore
regionale all’ambiente, Gianni Rosa, tornano sulla vicenda dei
somministrati impegnati nel masterplan Arpab, “nato per rafforzare
l’azione di controllo e monitoraggio ambientale dell’agenzia in
considerazione delle carenze strumentali e di organico della stessa in
una regione in cui la sorveglianza ambientale è una priorità su cui
investire risorse umane, economiche e tecnologiche”. Le due sigle
sindacali, nel rivendicare la stabilizzazione del personale precario,
sollecitano “il riconoscimento di punti per i titoli di carriera ai
lavoratori somministrati in missione presso l’Arpab (che hanno anche
superato una selezione pubblica mirata) e il sostegno ad azioni volte
alla continuità occupazionale dei somministrati presso l’agenzia per
fare in modo che un prezioso e qualificato patrimonio di competenze
maturare nel settore non vada disperso, anche a danno dell’efficienza e
dell’economicità delle procedure, oltre che della dignità e dei
sacrifici di questi lavoratori”.
In
una lunga disamina giuridica, Cisl e Felsa evidenziano che “la
somministrazione di lavoro è definita dall’art. 20 del D. Lgs. n. 276
del 2003 quale fornitura professionale di manodopera, in quanto i
lavoratori svolgono per tutta la durata della somministrazione la
propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo
dell’utilizzatore. In forza di tale contratto l’agenzia di
somministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore
uno o più lavoratori suoi dipendenti che vengono inseriti nella
struttura organizzativa dell’amministrazione utilizzatrice svolgendo la
propria attività nell’interesse di questi. La prestazione lavorativa
così effettuata ha i contenuti tipici del lavoro subordinato, con il
conseguente esercizio di potere direttivo dell’utilizzatore nei
confronti del lavoratore somministrato anche se questi rimane dipendente
dell’agenzia di somministrazione”.
Secondo
Cisl e Felsa “una particolare attenzione deve essere posta, inoltre,
nell’individuazione del trattamento economico da corrispondere ai
lavoratori somministrati. Infatti, deve essere garantito un trattamento
non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a
parità di mansioni svolte a causa del regime di solidarietà delle
obbligazioni retributive e contributive stabilito dalla legge”.