Puglia, promulgata la Legge Regionale 28
Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge regionale in materia di energia, ambiente e salute. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.
La L.R. 28, “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse” recepisce le novità relative all’inquadramento giuridico-urbanistico di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica introdotte dalle “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, emanate nell’ottobre 2022 da parte del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura.
Si è provveduto dunque a modificare le parti del testo di legge riguardanti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, il procedimento di denuncia inizio lavori, l’autocertificazione e le disposizioni urbanistiche che con riferimento alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Disciplinate, inoltre, le procedure per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e impianti, nonché delle opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.
La Regione riserva a sé la competenza per i procedimenti autorizzativi relativi a reti e impianti ammessi a finanziamento europeo, statale o regionale, o che rientrano nelle misure del PNRR, o funzionali all’hosting capacity o ancora alla resilienza della rete di distribuzione dell’energia nella Regione. Conserva, inoltre, sulle funzioni delegate il potere di indirizzo e coordinamento, nonché il potere sostitutivo nel caso di inottemperanza agli obblighi discendenti dalla delega di funzioni. Estesa la competenza regionale a tutti i procedimenti interessati da finanziamenti che impongono rigidi termini di realizzazione delle opere.
Alle Province, invece, spettano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione che non ricadono negli interventi previsti e che non sono delegati alla competenza dei Comuni.
L’istanza di autorizzazione unica deve essere presentata all’autorità competente corredata dal progetto definitivo.
Tra le disposizioni diverse, disposta l’entrata in vigore dei Livelli Essenziali di Assistenza e del relativo nomenclatore, in modo da assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi, mediante la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023. I livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale (purché previsti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017) sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale (art. 26).
La legge L.R. 28 introduce anche disposizioni in materia di dissesto idrogeologico, prevedendo che, per la realizzazione di opere stagionali e l’installazione delle attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero in aree a pericolosità idraulica, i suddetti interventi non debbano comportare alterazioni morfologiche o di permeabilità. Tali aree dovranno comunque essere opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e dovrà essere assicurata la predisposizione di procedure tali per cui, in presenza di allerta meteo, sia inibito l’accesso alle aree sensibili di allagamento, utilizzando un idoneo sistema di allertamento e di allarme e, in caso di fruizione pubblica, dovrà essere opportunamente aggiornato il Piano di protezione civile comunale (art. 29).
Viene modificata la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), nella parte relativa alle deroghe al rispetto dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale, che il Comune stesso può attuare in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità (art. 22).
Modificata, inoltre, la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) nella parte in cui si stabiliscono i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge regionali di settore vigenti, delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, e al fine di garantire l’efficienza delle opere stesse (art. 15).
La L.R. 28, infine, stabilisce la concessione di contributi per grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive realizzati e da realizzarsi in Puglia mediante un’integrazione delle risorse previste in bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2024 (art. 34).