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Tribunale, altro che campanile. Qui è in gioco la costituzione

Usare una delega generica ed ampia della soppressione totale delle 220 sedi distaccate di tribunale significa violare l’art. 76 della Costituzione Repubblicana per eccesso di delega. Vi è inoltre violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, e cioè del principio di uguaglianza, perché si fa lo stesso trattamento a sezioni distaccate che trattano qualche decina di affari civili e penali all’anno ed a sezioni, come quella di Pisticci e tante altre, che trattano migliaia di affari all’anno. La legge di delegazione è carente di principi e criteri direttivi, per quanto riguarda le sezioni distaccate dei tribunali. Due sono le linee esplicative che possono ritenere delimitati i poteri del Ministro nella facoltà di sopprimere le sedi distaccate. Criteri di produttività in assoluto; criteri di produttività per magistrato; inoltre dotazioni organiche, bacino di utenza, conseguenze di carattere economico in ordine allo sviluppo e alla coesione sociale. AI contrario ci troviamo di fronte ad una delega assoluta di soppressione totale delle sezioni distaccate. In materia la legge di delegazione ha concesso una delega troppo ampia e generica. Mancano i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione che svolgono prima di tutto il ruolo di fondamento e limite all’esercizio della funzione legislativa delegata. Costituiscono inoltre criterio ermeneutico, perché la norma delegata possa essere interpretata nel significato compatibile con i parametri contenuti nella legge di delegazione. Nel nostro caso viene meno il fondamento giuridico della legge di delegazione, per cui è stato eluso il necessario procedimento democratico di formazione della legge, che quando si delega la funzione legislativa prevede appunto che ciò avvenga con la predeterminazione precisa di criteri e principi direttivi. Il ricorso nel caso a questo strumento normativo risponde ad opportunità meramente politica e quindi insindacabile e conseguentemente illegittima. Alla luce di tali criteri va interpretato l’art. 76 della Costituzione. Pare invece che nel nostro caso il Parlamento abbia abdicato alle sue funzioni eludendo il procedimento democratico di formazione della legge. Con questa tecnica si è finito con l’estromettere il Parlamento nel suo complesso e la minoranza in particolare. Si riappropri quindi il Parlamento delle sue funzioni e imponga soprattutto, per quanto riguarda le sedi distaccate, una valutazione di merito e comparativa, dei parametri e criteri di valutazione per cui vanno rimosse quelle sedi, che effettivamente siano dei rami secchi. Tanto non può dirsi di Pisticci perchè quivi è stata realizzata una nuova sede con aule che ottimizzano il servizio e la soppressione avrebbe conseguenze economico-finanziarie negative per il mancato utilizzo di strutture esistenti ed ottimali. Devono inoltre essere valutati gli elementi negativi derivanti dal fatto che la vecchia struttura del tribunale di Matera non è in grado di accogliere tutto quello che verrebbe da Pisticci, perché già ora presenta aule inefficienti e servizi, anche igienici, inadeguati tanto che nelle aule di udienza penale d’inverno piove e d’estate non si respira. Da tanto appare evidente che certamente non si avrebbe quello “incremento di efficienza” di cui all’art. 2 sub D che tratta delle sezioni distaccate. Pisticci non è un ramo secco. E’ ampiamente produttivo e anche di più di altri Tribunali del distretto della Corte di Appello di Potenza. Solo nell’anno 2005 la sede distaccata di Pisticci ha trattato 1082 affari contenziosi civili e 940 dibattimenti penali, oltre 637 esecuzioni mobiliari. Tanto dimostra l’efficienza, che non in maniera certa e assoluta si trasferirebbe in toto al Tribunale di Matera. I dati del quinquennio 2006/2010 non li conosciamo perchè non resi pubblici, ma il contenzioso trattato è intorno ai 2600 giudizi penali e civili annui. La soppressione di Pisticci sarebbe un danno in assoluto alla funzione giustizia. Si riappropri quindi il Parlamento del proprio potere nella formazione delle leggi, e faccia valere in sede parlamentare circostanze di fatto che militano per la conservazione della sede distaccata di Pisticci, non per questioni di campanile ma per rispetto di principi di interesse generale, e per conservare quella efficienza che con la sezione distaccata si è avuta, e che verrebbe messa in forze con la sua soppressione. Agiscano i Parlamentari Lucani, con i colleghi di tutta Italia interessati alle sezioni distaccate, proponendo, in linea preliminare, una pregiudiziale di incostituzionalità per eccesso di delega come spiegato nella prima parte di questo intervento, e per violazione del principio di uguaglianza.

On. Nicola Cataldo – Presidente Commissione Regionale Giustizia dei Comunisti Italiani di Basilicata

 

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