PoliticaPuglia

Ataf Foggia, Mainiero critica la posizione di Ferrantino

Sulla nomina di Raffaele Ferrantino a direttore di esercizio e gestore dei trasporti di Ataf, arriva la formale contestazione di Giuseppe Mainiero. Il capogruppo di Fdi-AN al consiglio comunale di Foggia, infatti, ha inoltrato una comunicazione ufficiale al sindaco Landella, al segretario generale nella qualità di responsabile anticorruzione, al dirigente alle Partecipate, al responsabile anticorruzione della società Ataf con la quale evidenzia i profili di incompatibilità tra la carica di presidente del CdA , che attualmente Ferrantino ricopre, e quella da poco assegnatagli.
Questa la missiva integrale: “Con l’Assemblea della società ATAF spa, società partecipata dal Comune di Foggia al 100%, tenutasi in data 14/09/17, il Sindaco Franco Landella, nella qualità di rappresentante della Proprietà, ha provveduto ad affidare le funzioni di Direttore di Esercizio e di Gestore dei trasporti al Presidente del CdA di ATAF spa, avv. Ferrantino Raffaele. E’ indubbio che l’incarico di Direttore di esercizio e di Gestore dei trasporti possa essere ascrivibile a quella categoria degli “incarichi dirigenziali, interni e esterni”, secondo la locuzione usata dal D.Lgs 39 del 2013, in ragione del quale si renderebbe obbligatorio espletare un concorso pubblico, anche, e soprattutto alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. N. 175 del 19/08/16 (Le società pubbliche nel Testo Unico). Si sottolinea come la stessa evidenza, pubblicata da ATAF il 24 gennaio 2017, richiedeva per quell’incarico ai candidati l’abilitazione alla professione di ingegnere. Tuttavia, non si comprende la ragione per la quale analoga prescrizione non occorra invece per l’avv. Ferrantino Raffaele, che con ogni evidenza non possiede detto titolo abilitante, ovvero la laurea in ingegneria. La previsione, infatti, scaturisce da quanto sancito dal Decreto emesso dal Ministero della Infrastrutture e dei trasporti il 7 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, laddove all’art. 2 “Requisiti del direttore di esercizio” lettera a) parla espressamente di Laurea in Ingegneria.
Altro aspetto non irrilevante in punta di diritto: può l’assemblea dei soci conferire un incarico in luogo del CdA? Non sorge conflitto di interessi nel caso specifico? E sulla base di quale indirizzo, l’assemblea dei soci, ha disposto tale nomina e si è assunta la prerogativa? Se anche tale nomina la si volesse ricondurre e qualificare come incarico di collaborazione (ma evidentemente sarebbe una forzatura del nomen iuris), si sarebbero dovuti pubblicare i dati dell’incarico in Amministrazione Trasparente visto che l’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (vedi anche FAQ 6.5 dell’ANAC) prevede che debbano essere pubblicati i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.
Tuttavia, sussisterebbe una ipotesi di inconferibilità ex art. 12, comma 1, del D.Lgs 39 del 2013 (previsione che a suo tempo determinò le dimissioni di Dicecca che allora ricopriva il doppio incarico): ‘Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico’ Una ipotesi di inconferibilità analoga a quella che ha spinto l’ANAC il 28 agosto 2017 a chiedere all’ATAC un’informativa sulla nomina di Paolo Simioni come presidente, amministratore delegato e direttore generale assegnando all’azienda di trasporto pubblico di Roma 20 giorni per rispondere. Lo stesso Statuto di ATAF estende l’inconferibilità ai contratti di lavoro di qualunque tipo e ai contratti di collaborazione, non solo nell’ente che ha conferito l’incarico, ma anche in qualunque altro ente esterno del Comune di Foggia. Precisamente l’art. 8, comma 2, dello Statuto prevede che ‘Non può essere nominato rappresentante del Comune presso ATAF SpA colui nei cui confronti sussiste una causa ostativa all’assunzione della carica ai sensi delle vigenti norme di legge nonché colui che si trova in una delle seguenti situazioni: chi già ricopre un incarico in altro ente esterno in rappresentanza del Comune; chi è legato ad uno degli enti esterni mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione’. Sul punto, a nulla rileva la circostanza che nella stessa Assemblea dei soci si è affidato, al RUTC ing. Leonardo Ciuffreda, l’incarico di Assistente tecnico.
Sulla base di quanto innanzi evidenziato, ad avviso dello scrivente, la nomina del Presidente del CdA della società ATAF SPA, partecipata al 100% dal Comune di Foggia, a Direttore di esercizio e Gestore dei trasporti dell’impresa, palesa evidenti profili di incompatibilità, si rimanda per tanto al Sindaco di Foggia, al Segretario Generale (Responsabile Anticorruzione), al dirigente alle Partecipate del Comune di Foggia ed al Responsabile Anticorruzione della Società ATAF SPA per le dovute determinazioni al fine di superare quanto innanzi evidenziato”.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *