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Confconsumatori di Altamura: rimborsi per vacanze rovinate e per abbonamenti pullman e treni

COVID-19 E VACANZE ROVINATE: È L’ORA DEI RIMBORSI
Confconsumatori chiede interventi alle agenzie turistiche e al Governo. Il Codice del turismo parla chiaro, subito i bonifici.

L’annullamento dei viaggi per effetto delle limitazioni dovute al Coronavirus, è ben disciplinato dal Codice del turismo che, al quarto comma dell’articolo 41, parla chiaro: «Il contratto di viaggio deve ritenersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione».
Alla luce di questa norma, dunque, i tour operator sono tenuti a restituire alle famiglie, senza bisogno di alcuna richiesta, le somme percepite, siano essi acconti o saldi. La norma in effetti ripete, anche in materia di turismo, l’articolo 1463 del Codice civile.
I pochi operatori che hanno finora risposto alle richieste dei turisti hanno offerto voucher compensativi secondo l’articolo 28 del D.L. 2.3.2020; si tratta di una norma, per la verità ormai superata, che riguardava esclusivamente turisti e viaggiatori provenienti dalla prima cosiddetta zona rossa, e non da tutto il territorio nazionale.
Confconsumatori chiede dunque alle Agenzie turistiche di compiere uno sforzo, che sappiamo essere rilevante, e di rimborsare le famiglie alle quali gli acconti o i saldi versati possono risolvere qualche emergenza economica.
Confconsumatori chiede, inoltre, al Governo di convocare le associazioni dei consumatori al tavolo della crisi, così da individuare tempi e modi per compartecipare alla rinascita e alla ricostruzione del nostro Paese, non avendo a mente solo diritti e nuove prospettive per i singoli ma i diritti e nuove prospettive per la comunità intera.

COVID-19 E ABBONAMENTI PULLMAN: IL RIMBORSO È DOVUTO

Confconsumatori lamenta la mancanza di informazione ed indica le norme da applicare; le eventuali clausole di esclusione sono nulle e da contestare.

In questi giorni, molti consumatori titolari di abbonamenti per i viaggi in pullman si sono rivolti agli sportelli online di Confconsumatori per chiedere se, in periodo di lockdown (chiusura totale) per nuovo Coronavirus, hanno diritto al rimborso delle somme pagate in precedenza per l’acquisto dei titoli di viaggio attualmente non utilizzabili.
Anche tale questione deve essere valutata all’interno del momento straordinario di emergenza che stiamo vivendo nel quale, in seguito al continuo diffondersi del Covid-19, le Autorità pubbliche hanno emanato provvedimenti legislativi ed adottato provvedimenti.
I passeggeri possono invocare innanzitutto l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 1464 del codice civile. In secondo luogo, il contratto di viaggio rientra tra quelli con prestazioni corrispettive e, quindi, se il servizio non è stato erogato o non usufruito a causa degli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1467 del codice civile. In entrambi i casi ne consegue che i titolari degli abbonamenti hanno diritto ad avere rimborsate le somme corrisposte per l’acquisto.
In alcuni casi le aziende potrebbero sostenere che il rimborso non é dovuto perché una o più clausole delle loro condizioni generali di trasporto lo negano. Tali clausole limitative dovranno essere contestate in quanto nulle ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
Infine é bene chiarire che non trova applicazione il Regolamento Comunitario n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, perché disciplina le tratte superiori a 250 chilometri. Infatti, la stragrande maggioranza di abbonamenti dei pendolari riguarda tratte inferiori che quindi restano escluse dalla predetta normativa.
«Ancora una volta dobbiamo lamentare l’assoluta mancanza di informazione e trasparenza anche su questo tipo di abbonamenti e ciò crea incertezza e confusione tra gli utenti –commentano Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti dell’Associazione– Da parte nostra continueremo ad informare i consumatori e ci batteremo affinché il diritto al rimborso anche di tali abbonamenti venga riconosciuto».

RIMBORSI FERROVIARI E COVID-19: I DIRITTI DEI PASSEGGERI
Per abbonamenti e biglietti il Regolamento CE n. 1371/2007 rinvia alle condizioni generali di trasporto, ma sono in ogni caso dovuti in virtù dell’emergenza in atto.
 
Molti cittadini pendolari per ragioni di lavoro, studio o altro, in questi giorni si stanno chiedendo se il prezzo pagato per l’acquisto dell’abbonamento ferroviario non utilizzato nel mese di marzo possa essere rimborsato. Poche sono, purtroppo, le informazioni a tal riguardo e quindi è necessario fare chiarezza e dare le opportune indicazioni.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel proprio Allegato I, all’art. 8 avente ad oggetto «Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto» così recita al punto n. 2: «Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto». Quindi é necessario verificare per ciascuna impresa ferroviaria cosa prevedono a tal riguardo le condizioni generali di trasporto. Tuttavia, anche qualora tale documento non prevedesse nulla o addirittura lo escludesse, i passeggeri hanno in ogni caso diritto al rimborso.
Infatti l’art. 26 del Regolamento Comunitario avente ad oggetto la «Sicurezza personale dei passeggeri» prevede che: «Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza».
E certamente le imprese ferroviarie di concerto con le autorità pubbliche hanno messo in atto tutte le necessarie azioni al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri prendendo atto di quanto disposto dai provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno vietato la circolazione delle persone. Per tali motivi la questione del rimborso degli abbonamenti deve essere valutata all’interno di questa norma straordinaria, che disciplina casi e momenti straordinari come quelli che stiamo vivendo. Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per invocare l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 1464 del codice civile.
Tornando alle condizioni generali di trasporto, dobbiamo registrare un comportamento da “Giano bifronte” da parte di Trenitalia in quanto i rimborsi di abbonamenti e biglietti regionali vengono previsti dall’art. 8 avente ad oggetto «Rimborsi e indennità» che al punto 1.1 “Diritto al rimborso” prevede che: «Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio per…per ordine dell’Autorità Pubblica…». Stesso discorso da farsi per i biglietti del trasporto nazionale laddove al punto n. 9.1. é previsto «Il rimborso senza trattenute per… ordine dell’autorità pubblica…». Risulta di tutta evidenza che i passeggeri non hanno usufruito degli abbonamenti per ordine dell’autorità pubblica e quindi hanno il diritto al rimborso. Tuttavia la stessa società, con prassi certamente contraddittoria, ritiene non dovuto il rimborso per gli abbonamenti delle tratte sovraregionali. Ci auguriamo che si tratti di un errore al quale sarà presto rimediato.
«Ci saremmo aspettati più informazione e trasparenza sui rimborsi degli abbonamenti da parte delle imprese ferroviarie in quanto ciò che risulta tra le “pieghe” dei siti se non confonde il consumatore non é certamente chiaro e di facile reperibilità –commentano Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti dell’Associazione- Da parte nostra continueremo a portare avanti le nostre battaglie affinché, anche in questa emergenza, i diritti dei passeggeri abbiamo ampia tutela».

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