Confesercenti Basilicata: emergenza Coronavirus, richiesta provvedimenti per le attività commerciali
Illustre Presidente,
le disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020 stanno producendo su tutto il territorio nazionale gli effetti a partire dal 10 marzo. L’art. 1, alle lettere n), o) ed r), produce effetti per le attività commerciali, di bar e di ristorazione, nonchè per le medie e grandi strutture di vendita.
Purtroppo rimangono numerosi dubbi interpretativi che in alcune Regioni italiane hanno trovato risposta nelle Ordinanze materia di commercio, mentre nel caso del ns. territorio stanno ingenerando confusione, incertezza che si somma alla paura del contagio; c’è voglia di proseguire nel lavoro ma con la certezza del rispetto delle norme per evitare di creare situazioni pericolose per il contagio dell’epidemia e di ulteriore confusione fra le parti.
Pertanto chiediamo all’Amministrazione regionale di assumere il giusto ruolo, non solo per l’emergenza in oggetto, di riferimento concreto per la legislazione commerciale al fine di permettere all’intero territorio regionale di unificare le condotte ed in casi come quello che stiamo vivendo di evitare che, per esempio, alcuni Sindaci emanino delle Ordinanze contingibili ed urgenti in difformità del DPCM in esame affinchè le imprese possano continuare a “sopravvivere” dal punto di vista commerciale con la speranza che vi siano, a breve, provvedimenti normativi di ristoro economico.
Per il dettaglio della richiesta, alleghiamo alcuni quesiti che sono in attesa di riscontro.
Distinti saluti.
Il Presidente
Giorgio Lamorgese
QUESTIONI ALLE QUALI NON È ANCORA STATA DATA UNA RISPOSTA E SU CUI LA CONFESERCENTI HA RIVOLTO APPOSITO QUESITO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E ALLA PROTEZIONE CIVILE:
ESERCIZI COMMERCIALI:
L’art. 1, lett. r), stabilisce che nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. La chiusura non e’ però disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Va chiarito se le medie e grandi strutture di vendita in cui siano commercializzati insieme ai prodotti alimentari anche prodotti non alimentari (siano esse poste fuori o all’interno dei centri commerciali) siano escluse dall’obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi.
MERCATI OVE SI SVOLGE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Sempre l’art. 1, lett. r), prevede che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati.. Considerato che alcuni Sindaci, con ordinanze contingibili, hanno disposto la chiusura di interi mercati nei giorni festivi e prefestivi, ma addirittura anche nei giorni feriali, giustificando la decisione con l’insussistenza delle condizioni strutturali od organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), occorre chiarire se tali ordinanze siano legittime, considerata la norma di cui all’art. 35 del DL n. 9/2020, laddove prevede che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essereadottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacalicontingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta incontrasto con le misure statali”. La mancanza di uniformità a livello territoriale rende ingestibile l’attività degli operatori, tanto che sarebbe preferibile una decisione univoca, seppur negativa.
PUBBLICI ESERCIZI
Le FAQ del Dipartimento della protezione civile affermano che “il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico dei locali della ristorazione e bar. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”. Occorre chiarire se gli esercizi pubblici possano, con le dovute cautele e come ordinariamente la normativa di settore consente, commercializzare per asporto, alla chiusura, i prodotti alimentari somministrati, oltre a poterli vendere consegnandoli a domicilio.
ESERCIZI ALIMENTARI ARTIGIANI
Occorre chiarire se l’obbligo di chiusura alle 18.00 riguardi anche gli esercizi artigiani di vendita per asporto di prodotti alimentari quali pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, gelaterie.
RIVENDITE DI TABACCHI
L’art. 1, lett. o) consente l’esercizio delle attivita’ commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra ivisitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. Sarebbe opportuno conoscere, anzitutto, se le rivendite di tabacchi rientrino fra gli esercizi considerati dalla lett. o); in caso affermativo, sarebbe necessario sapere se, nel caso in cui le sopra menzionate caratteristiche che rendono possibile l’esercizio non sussistano a giudizio del titolare e questi decida di chiudere l’attività, o comunque nei casi in cui il rivenditore decida di sospenderla prudenzialmente per il periodo di efficacia del decreto, l’Amministrazione dei Monopoli di Stato possa intervenire applicando sanzioni a suo carico per il mancato rispetto di regole del capitolato che obbligano ordinariamente a tenere aperta la rivendita.
AGENTI DI COMMERCIO
Il decreto prevede un sistema di mobilità ridotta delle persone. Bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza, a meno che non sia motivato, fra le altre giustificazioni, da comprovate esigenze lavorative. Per quanto riguarda gli agenti di commercio, a causa delle peculiarità dell’attività, occorrerebbe avere indicazioni specifiche, inerenti l’eventuale esigenza: di accompagnare all’autodichiarazione copia del contratto di agenzia dove sia indicata la zona di competenza dell’agente; di tenere con sé una visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente. Ciò appare opportuno per comprovare la propria zona di attività e lo svolgimento dell’attività di agente.