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Covid-19, ministro Speranza firma nuova Ordinanza per contenere la diffusione del virus

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 19 febbraio 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, una nuova Ordinanza volta a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus.

L’Ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 20 febbraio 2021, entrerà in vigore domenica 21 febbraio 2021.

Il nuovo provvedimento dispone il passaggio in area arancione delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa, a partire dal 21 febbraio 2021 è la seguente:

  • area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
  • area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.
  • area rossa: nessuna Regione.

Ministero della Salute

Ordinanza 19 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A01169)

 

(G.U. Serie Generale , n. 43 del 20 febbraio 2021)

										 
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19; Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 40, dal quale, oltre alla tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale, si evince che le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonche' uno scenario «di tipo 2» ed un livello di rischio moderato ovvero moderato ad alta probabilita' di progressione; Vista, altresi', la nota del 19 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni; Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-quater, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise; Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto. 2. La presente ordinanza e' efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e per un periodo di quindici giorni. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2021 Il Ministro della salute: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 311.

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