Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate fasulli: ecco cosa dedurre in ricorso …
L’avviso di accertamento in epigrafe indicato è palesemente illegittimo e se ne chiede quindi il riparatorio annullamento per i seguenti MOTIVI
I Inesistenza giuridica e/o nullità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione degli artt. 42, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973, 21- septies L. n. 241/1990 e 2, co. 1 della legge n. 145/2002, per carenza di delega o, comunque, per carenza del potere dirigenziale tanto del delegante, quanto del (presunto) delegato a sottoscrivere l’atto, privi della qualifica dirigenziale, in quanto acquisita in base all’art. 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 25 febbraio 2015. L’art. 42 cit. dispone che i provvedimenti accertativi “sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato … L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione …”. Orbene, l’atto impugnato reca la sottoscrizione non già del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di _____________________, dr. ________________, bensì del Sig. “________________”.
Al riguardo, innanzitutto non si sa se il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di _________________________, ossia il dr._______________, abbia acquisito legittimamente la qualifica dirigenziale, o ne sia, invece, privo, avendola acquisita in base all’art. 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 25 febbraio 2015.on si sa, poi, se, a monte, vi sia una delega purchessia; e se anche delega vi fosse, la circostanza che la stessa non sia stata indicata nei suoi estremi (data e numero di protocollo), né tantomeno allegata all’atto impugnato, invalida, allo stesso modo, quest’ultimo, essendosi impedito alla contribuente il vaglio sulla legittimità del contenuto della delega e sulla regolarità del procedimento di formazione del provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 5.09.2014 n. 18758; Cass. del 14 giugno 2013 n. 14942; Cass. Ordinanza 13 novembre 2012, n. 19739; Cass. n. 17400/12; Cass. n. 18514/10; Cass. n. 10513/2008, in Il Fisco n. 24/2008, pag. 4317; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14195; Cass. n. 14626/00; C.T.P. di Siracusa, Sez. IV, sent. n. 242, dep. in data 31.12.2007; C.T.P. di Viterbo, Sez. I, sent. n. 142 dep. in data 9.6.2006).
Peraltro, quand’anche delega vi fosse, occorrerebbe, poi, verificare la sua conformità alle prescrizioni normative di cui all’art. 2, co. 1 della legge n. 145/2002 intitolato “Delega di funzioni dei dirigenti”, che così recita: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d), ed e) del comma 1 …”. È nullo, infatti, l’accertamento notificato al contribuente se dall’atto non emerge quali siano le funzioni attribuite al delegato firmatario né il periodo di efficacia dello stesso, non essendo ammissibile una delega a tempo indeterminato (C.T.P. di Napoli, n. 3818/15). Né risulterebbe sufficiente la produzione in giudizio, da parte dell’Ufficio, del mero “ordine di servizio”, in quanto quest’ultimo “rappresenta, in effetti, nulla più dell’attribuzione complessiva delle funzioni da parte del Direttore ai capi dei vari team, e non vera e propria delega, che trasferisca all’esterno l’assegnazione dello specifico incarico da parte del delegante al delegato, attuando così in concreto il passaggio, per modo di dire, delle specifiche funzioni conferite con l’ordine di servizio” (cfr. CTP Bari, n. 946.11.15 del 30.1.2015); in tal senso, anche, C.T.P. di Frosinone, n. 636 del 7.1.2015, che specifica che l’ordine di servizio non costituisce una valida delega proprio per via della diversa natura giuridica di questi due atti.
Infatti: – da un lato, la delega ha la funzione di autorizzare specificamente l’esercizio dei poteri del delegante al delegato; – dall’altro lato, l’ordine di servizio è, invece, una semplice disposizione interna diretta a disciplinare l’esplicazione dei servizi di istituto e a regolare la ripartizione dei compiti del personale dipendente. Non è delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna. Ed occorrerebbe, poi, appurare se il funzionario delegato dal direttore a sostituirlo sia o meno un funzionario di nona qualifica funzionale, così come la legge richiede e la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza dell’11 ottobre 2012 n. 17400; Cass. Sez. Trib., 10 novembre 2000, n. 14626, in Il Fisco n. 2/2001, pag. 440). Senonchè, a quest’ultimo proposito, pare proprio che il presunto delegato, sig. “_________________”, firmatario dell’avviso di accertamento per cui è causa, non fosse affatto –per utilizzare il lessico di cui all’art. 42 cit- un “impiegato della carriera direttiva”, nominato tale a seguito di un pubblico concorso, per cui era privo dei poteri necessari per poter rappresentare, con riferimento all’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate. Ed, infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44); dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15), nonché dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, le norme che consentivano all’Agenzia delle Entrate di coprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine con funzionari interni sono state dichiarate illegittime. Ne consegue che la nomina a dirigente del (delegato) dr. ___________________, che ha firmato l’atto, deve ritenersi illegittima, in quanto incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato in seguito a concorso pubblico. Sulla base della carenza di qualifica e di potere del soggetto che l’ha sottoscritto, l’atto accertativo è, dunque, inesistente. E quand’anche non si versasse in un caso di inesistenza giuridica dell’atto, si tratterebbe, in ogni caso, di nullità insanabile; ed, infatti, l’art. 21- septies L. n. 241/1990 dispone che: “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.” Dal combinato disposto di cui agli art. 42 cit. e 21-septies della L. n. 241/1990 emerge inequivocabilmente che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti o dal capo dell’ufficio che emette l’atto o da un altro impiegato che sia stato delegato dal capo dell’ufficio, ma tale impiegato delegato deve appartenere alla carriera direttiva, in altre parole non può essere un semplice funzionario. Se manca questo requisito della firma apposta da chi è titolato a farlo, la conseguenza è l’inesistenza giuridica o quantomeno la nullità del provvedimento, poiché viziato da cd difetto assoluto di attribuzione. II … III … P.Q.M Il sottoscritto avv. Giuseppe Fausto Di Pede, nella qualità in atti, chiede che l’On.le Commissione adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia: – in caso di contestazione da parte dell’A.f., emettere ordinanza istruttoria, concedendo all’Ufficio un termine di 15 giorni per depositare tutta la documentazione relativa al decreto di nomina dei succitati dr. ( _______________ delegante e delegato), in modo da poter verificare se la nomina a dirigenti è stata effettuata in base ad una delle seguenti leggi dichiarate incostituzionali: art. 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16/12 succitato; art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014; art. 1, comma 8, del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014. – dichiarare comunque illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l’atto impugnato, come in epigrafe specificamente individuato, con condanna dell’A.f. al rimborso delle somme eventualmente versate dalla ricorrente nelle more del giudizio maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP, come per legge. Ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € ________________e, dunque, il contributo unificato è pari ad € _______________. Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, l’originale viene notificato mediante spedizione a mezzo posta in plico chiuso senza busta racc. a.r. alla controparte con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge e la copia, che si attesta sin d’ora conforme all’originale, verrà depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria di codesta Commissione.
Matera, 30 marzo 2015 avv. Giuseppe Fausto Di Pede