Dopo 20 anni niente più costi per la rimozione dei vincoli per i soci delle cooperative edilizie
Finalmente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 210 del 2021 ha chiarito che, in base alle vigenti disposizioni di Legge in materia di edilizia convenzionata, dopo 20 anni cessa il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione previsto nelle convenzioni stipulate tra le Amministrazioni comunali e i Presidenti delle cooperative per la costruzione degli alloggi nelle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare ai sensi dell’articolo 35, legge 865/1971.
La sentenza della Corte Costituzionale ha così confermato che per le cosiddette convenzioni PEEP vi è un termine 20ennale per l’inalienabilità dei vincoli previsti per gli alloggi costruiti a seguito della stipula delle convenzioni per la concessione delle aree sia in diritto di proprietà e sia per quelle in diritto di superficie. La rimozione dei vincoli riguarda oltre mille famiglie materane e altrettante a livello Regionale che hanno costruito negli anni ’80 i loro alloggi in convenzione ai sensi dell’articolo 35, legge 865/1971 e successive integrazioni.
L’Adiconsum – ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Associazione Consumatori – ha più volte suggerito, in uno spirito di fattiva collaborazione, all’Amministrazione Comunale di Matera di deliberare la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, di circa 18 mila euro per ogni nucleo familiare, o locazione per i soci delle cooperative del Peep di San Giacomo, di Viale Italia, Via Dante, etc., essendo trascorsi oltre venti anni dalla sottoscrizione delle convenzioni che hanno dato vita alla costruzione degli alloggi di edilizia popolare.
A Matera molte di queste famiglie sono iscritte all’Adiconsum e fanno parte delle cooperative Alaska, Aquila, Basilikos, Beta Emme, California, Cometa, Conciliazione, Basilikos-Cometa-Conciliazione, Elba, Enrico Fermi, Ettorre (la sola con diritto di superficie), Georgia, Macamarda 11, Matera Nuova, Mutua Edile Popolare del Materano, Orione, Pegaso, Sagittario, Sofarini-Capuleti, Stella Verde, StellaVerde-Ucraina, Ucraina-California, Villa Timmari, Villa Timmari-E.Fermi-Alaska.
Queste negli anni ottanta,avevano sottoscritto con il Comune di Matera le convenzioni per la cessione di aree concesse con diritto di proprietà o diritto di superficie, comprese nell’ampliamento del P.E.E.P. di San Giacomo, ai sensi dell’art. 35 della Legge del 22 ottobre 1971 n. 865. In dette convenzioni veniva riportato che dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio poteva trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del Comune la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Ora tale obbligo è stato cancellato.
Ciò premesso – conclude Festa – auspichiamo che l’Amministrazione e il Consiglio Comunale deliberano quando prima, per non arrecare ulteriori anni ai cittadini, la rimozione dei vincoli così come chiarito dalla Corte Costituzionale e di restituire gli importi già riscossi per tale incombenza