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Garanzia Giovani”, cumulabile bonus occupazionale

E’ cumulabile con altre agevolazioni il bonus “Garanzia Giovani”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e finalizzato all’inserimento lavorativo dei cosiddetti Neet, cioè dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio o di formazione. Consente ai datori di lavoro privati di beneficiare di un incentivo economico di importo variabile dai 1 mille e 500 ai 6 mila euro, a seconda del tipo di assunzione e del profilo lavorativo del giovane che si intenda impiegare. Le modifiche al bonus riferite alla possibilità della cumulabilità in adesione alle richieste avanzate da alcune Regioni, fra cui la Basilicata e che interessano anche il passato, sono state decise dal Ministero del Lavoro, che ha pubblicato il relativo provvedimento sul proprio sito istituzionale e sul sito “Garanzia Giovani”., Rappresentano una novità importante anche perché estendono il beneficio delle agevolazioni, aumentando le tipologie contrattuali ammesse. In particolare, accanto ai contratti a tempo indeterminato e a quelli a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, ad essere cumulabili sono anche gli incentivi per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Il bonus è cumulabile senza limiti con altri incentivi e sgravi contributivi non selettivi e, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, con incentivi di tipo selettivo. In Basilicata, nello specifico, il bonus occupazionale, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, è cumulabile con i benefici previsti dall’Avviso pubblico “Interventi per la creazione di lavoro stabile” pubblicato nello scorso mese di ottobre 2014 che scadrà il prossimo 31 dicembre.
Inoltre, assumendo con l’apprendistato professionalizzante il datore di lavoro potrà fruire di benefici doppi. Non soltanto godrà di benefici normativi, economici e contributivi ma anche del bonus occupazionale della Garanzia Giovani nella misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato, qualora la durata iniziale dell’apprendistato sia pari o superiore a 12 mesi e in misura proporzionalmente ridotta in caso di durata inferiore.
L’altra novità riguarda le assunzioni a termine ammettendo al bonus anche i rapporti che raggiungano la durata di 6 mesi grazie alle proroghe del contratto originario aggiungendo che nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi il datore può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi.

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