Il Comune di Lecce accoglie il ricorso/reclamo dei contribuenti avverso i nuovi accertamenti IMU
È ben nota la vicenda del riclassamento catastale che ha interessato la popolazione leccese laddove su circa 7.000 ricorsi presentati, dapprima i giudici di merito e successivamente i giudici di legittimità hanno dato ragione a tutti i contribuenti sulla illegittimità dell’aumento delle rendite catastali disposto dall’Agenzia del Territorio al 95% del patrimonio immobiliare del territorio comunale di Lecce. Sia le Commissioni tributarie che la Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che non è legittima la revisione delle rendite catastali se la motivazione dell’accertamento è generica. È la motivazione, infatti, che evidenzia le ragioni che legittimano la pretesa tributaria, nonché gli specifici elementi probatori su cui essa si basa. L’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Lecce, infatti aveva notificato alla maggioranza dei cittadini leccesi gli avvisi di accertamento con i quali aveva proceduto alla rideterminazione del classamento e alla conseguente attribuzione della nuova rendita catastale delle unità immobiliari, basando la motivazione su presunti interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico. Giova ricordare, a tal proposito, che l’art. 1 del comma 335, L. 311/2004 prevede l’attivazione, su richiesta dei comuni interessati, di processi di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane ubicate in microzone comunali, definite ai sensi del D.P.R. n. 138/1998, che presentano carattere di anomalia in termini di rapporti tra il valore medio immobiliare, rilevato dal mercato, e il valore medio catastale, determinato con i criteri utilizzati ai fini dell’Ici, rispetto l’analogo rapporto medio calcolato su tutte le microzone comunali. La revisione dei classamenti delle unità immobiliari è parziale perché interessa soltanto gli edifici presenti in una o più delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, a condizione che il rapporto tra il valore medio catastale si discosti per più del 35% dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (il Legislatore ha invece utilizzato il termine “significativamente”). Ebbene, nonostante l’intera vicenda sia stata definita con l’ultimo grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, che ha confermato le sentenze di merito e l’annullamento degli avvisi di riclassamento, con conseguente applicazione delle vecchie rendite, il Comune di Lecce a gennaio 2019 aveva del tutto illegittimamente notificato ad alcuni contribuenti, tramite l’Ufficio Tributi e Fiscalità Locale, degli avvisi di accertamento per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in base ai dati riportati in catasto sulla scorta degli avvisi di riclassamento notificati e annullati. Avverso i suddetti avvisi di accertamento per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell’IMU per l’anno 2013, lo “Sportello dei Diritti” ha tutelato le ragioni di alcuni cittadini proponendo innanzi alla Commissione Provinciale di Lecce ricorso/reclamo con l’assistenza dell’avvocato Maurizio Villani e, in data di ieri 06 giugno 2019, il Comune di Lecce ha accolto le doglianze dei contribuenti, ritenendole fondate, mediante la rettifica degli avvisi in questione e con l’applicazione dell’imposta dovuta sulla base delle rendite ante riclassamento. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’importante vittoria della nostra associazione e dell’ammissione da parte del Comune dell’errore, nonostante l’Ufficio a seguito di un nostro comunicato che segnalava pubblicamente la vicenda, avesse in un primo momento comunicato la correttezza del proprio comportamento e di aver fatto tutte le preventive verifiche. Quindi, se per gli anni a venire, l’amministrazione dovesse notificare analoghi atti di accertamento IMU, tutti quei contribuenti che hanno vinto i ricorsi avverso il nuovo classamento, dovranno prestare la massima attenzione e dovranno provvedere all’impugnazione entro sessanta giorni dalla data di notifica per evitare che questi atti illegittimi diventino definitivi.