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Incarichi all’Asp, la nota di Costanzo (Fials)

“Avevamo lasciato gli amici della Uil incapaci di fare i conti della lavandaia. Ora scopriamo anche che non riescono neanche a capire un semplice testo in italiano e ignorano i principi basiliari della gerarchia delle fonti nel diritto pubblico”.
Prosegue la polemica sugli “incarichi a interim” all’Asp di Potenza e il segretario provinciale della Fials, Giuseppe Costanzo, replica con durezza agli attacchi anche personali che gli ha indirizzato la Uil

“Per difendere il proprio orticello – spiega Costanzo – riesumano un regolamento aziendale del 2021 ma è del tutto evidente che nessuna regola sottoscritta in precedenza dalle parti in sede locale può scavalcare, aggirare o contraddire le norme definite successivamente in sede di contrattazione nazionale del comparto sanità. Il ccnl sottoscritto il 2 novembre 2022 all’art. 24 vieta esplicitamente l’attribuzione di più incarichi contemporaneamente al professionista della salute, a eccezione dell’incarico ad interim disciplinato all’art. 26, che al comma 10, testualmente recita “In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le Aziende o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell’Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialità, pari al 20% del valore economico complessivo 

dell’incarico su cui è attivato l’interim; esso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area“.

“Dal tenore letterale della norma – prosegue il segretario provinciale della Fials – si evince che l’incarico ad interim è concesso al solo personale di elevata qualificazione, una figura che non è stata istituita, tuttora, in nessuna azienda del SSN e quindi manca anche all’Asp di Potenza. Lo stesso parere ARAN CSAN 122 conferma la nostra lettura della norma contrattuale. L’incarico ad interim può essere conferito al solo titolare di un incarico di posizione, definito di alta qualificazione, e solo in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare”.

Per il dirigente della Fials “la lettura distorta delle norme contrattuali citate, data da altre sigle sindacali, rischia di generare false aspettative da parte dei titolari delle posizioni ad interim, affidate contra legem”. Inoltre, conclude Costanzo, l’atteggiamento intimidatorio di alcuni esponenti sindacali, che con minacce di accesso agli atti alla propria posizione giuridica lavorativa, vogliono insinuare dubbi sulla liceità e legittimità dell’attribuzione del suo incarico di coordinatore, sono solo modesti stratagemmi. Come è abitudine di alcune sigle, piuttosto che discutere delle tesi interpretative delle norme contrattuali nelle sedi opportune, si mira a denigrare la persona per demolirne l’autorevolezza e la dignità, e distogliere così l’attenzione dalla vera questione, ovvero l’arbitraria applicazione di prerogative contrattuali in favore di pochi eletti ed in assenza dei presupposti richiesti”.

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