Incarichi dirigenziali all’Asm. Chiarimenti alle questioni poste dall’interrogazione del consigliere Giannino Romaniello
Piena e totale attuazione di precise disposizioni impartite dalla Regione Basilicata. Questa è la posizione Asm sulla interrogazione presentata dal consigliere del Gruppo Misto della Regione Basilicata, Giannino Romaniello, secondo cui l’Azienda si sarebbe tra l’altro comportata in modo difforme dalle altre aziende regionali, revocando gli incarichi di struttura semplice e non quelli di struttura semplice dipartimentale, così determinando una disparità di trattamento fra medici della stessa Azienda e fra questi ed i colleghi di altre aziende. La Asm si è limitata a dare puntuale applicazione alle disposizioni impartite in materia dalla Regione Basilicata, poiché ha:
– pedissequamente trasfuso la prescrizione di cui al punto 5.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 624/2015 (“A decorrere dal mese successivo dalla approvazione dell’Atto Aziendale da parte della Giunta Regionale, cessano tutti gli incarichi relativi alle strutture semplici”), nel punto 5.2. del nuovo Atto Aziendale concernente le “Disposizioni transitorie”;
– conseguentemente adottato la deliberazione n. 1202 del 4.9.2015, a mezzo della quale, considerato che l’Atto Aziendale è stato approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata in data 10.8.2015, è stata disposta la cessazione dal mese di settembre 2015 di tutte le strutture semplici;
– quanto alle strutture semplici dipartimentali, anche qui dato piena esecuzione al punto 5.3 della richiamata D.G.R. n. 624/2015, a tenore della quale i titolari di strutture semplici dipartimentali non soppresse dall’Atto Aziendale ma eventualmente modificate nella denominazione e/o ricollocazione “…conservano l’incarico fino alla nuova attribuzione…”.
L’Azienda, inoltre, non aveva alcun obbligo di consultare l’Associazione “Tribunale dei Diritti e doveri del medico” per diverse ragioni:
– l’Atto Aziendale è atto tipico ed esclusivo del Direttore Generale
– altri sono i soggetti istituzionali da coinvolgere, ad esempio la Conferenza dei Sindaci e le Organizzazioni Sindacali;
– circostanza ancor più decisiva, sui punti sollevati nell’interrogazione non v’era alcun margine di manovra, poiché -si ripete- la Asm non poteva che attuare le disposizioni regionali vincolanti sopra richiamate.
Nessun ricorso -infine- né gravame è stato interposto all’Atto Aziendale o al regolamento sulla graduazione delle funzioni, segno evidente che tutti hanno ben compreso ed apprezzato il modello comportamentale e la piena aderenza alle norme regionali e contrattuali propugnata dall’Azienda.