Incostituzionale l’articolo 4 della legge n.47/2014 della Regione Puglia
E’ incostituzionale l’articolo 4 della legge della Regione Puglia n.47 del 2014, che estende alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia le norme sulla stabilizzazione del personale precario dell’ente regionale che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all’apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale.
L’articolo – ha deciso la Consulta (sentenza n.37 del 2016) accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio – viola l’articolo 117 della Costituzione che regola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. La Corte Costituzionale ha invece respinto “per carenza di motivazione” il ricorso di Palazzo Chigi con il quale si chiedeva di dichiarare incostituzionale anche l’articolo 2 della stessa legge pugliese che introduce disposizioni in materia di stabilizzazione del personale regionale non dirigenziale in possesso dei requisiti di legge per l’assunzione a tempo indeterminato.