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Intesa presidente Parco: la legge la chiede il Presidente della Regione

In merito alla nota diramata dal sen Egidio Digilio, gli uffici della Regione Basilicata precisano quanto segue. L’art.9 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), in materia di nomina dei presidenti degli Enti Parco nazionali recita testualmente: “Il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente, d’intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale”.

Tanto si ritiene doveroso precisare, senza entrare in considerazioni di carattere politico, al solo fine di dare certezze in merito alle procedure seguite. Procedure, del resto, richiamate anche dal Ministero dell’Ambiente che, con nota dello scorso 15 marzo, ha formalmente invitato il Presidente della Regione Basilicata ad esprimere l’intesa proprio sulla scorta della citata norma.

 

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