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La Giunta regionale ha approvato una modifica alla legge regionale n. 18 in materia di Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

La modifica apportata alla legge consiste nell’eliminare dall’elenco dei requisiti di accesso alle borse di studio regionali, quello relativo al triennio di residenza in Puglia all’atto della firma del contratto (previsto dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2).

 

Questo infatti è un requisito che contrasta sia con la Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici, che con l’art. 39 del Trattato dell’Unione Europea che con l’orientamento delle Corti di giustizia italiane, non ultima la Corte Costituzionale.

 

E’ evidente che l’accesso alle borse di studio regionali in favore dei soli residenti da almeno tre anni, rappresenta una barriera di natura esclusivamente territoriale e non meritoria, costituendo una limitazione o un ostacolo all’accesso al lavoro per coloro i quali intendano trasferire la residenza in Puglia al momento concessione del beneficio.

 

Se è vero che, nella specie, trattasi di aiuto economico riservato in favore dei residenti in Puglia da almeno tre anni, e non di condizioni limitative all’accesso alle scuole di specializzazione, tuttavia riservare l’aiuto economico soltanto ai residenti falsa l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento, che dovrebbe essere previsto allo stesso modo in favore di tutti i cittadini italiani e stranieri.

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