L’Adiconsum Basilicata al fianco dei consumatori
La legge del 1996 n. 108 stabilisce che gli interessi sono nulli se in un contratto di finanziamento sono convenuti interessi usurari. La legge rende valido il contratto di mutuo o di finanziamento e limita la nullità alla sola clausola concernente gli interessi usurari. La Banca d’Italia ha indicato le spese e oneri che devono essere inclusi, al momento della stipulazione di un contratto, nel calcolo del tasso effettivo globale medio. Nel calcolo del tasso d’interesse devono essere ricomprese le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese di istruttoria, le spese per assicurazioni o garanzie e ogni altra spesa prevista.
“Ora – ha affermato Angelo Festa, Presidente dell’Adiconsum di Basilicata – la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha sancito che ai fini della determinazione del tasso d’interesse praticato dalle banche deve essere ricompreso anche gli interessi di mora”.
“Tale giudizio – ha continuato Festa – è particolarmente importante perché fino ad ora le banche e le finanziarie nell’applicazione dei tassi d’interesse non hanno tenuto in alcun conto degli interessi di mora, che vanno sommati a tutti gli altri importi addebitati nel contratto di finanziamento”.
I consumatori potranno così chiedere alla banca la restituzione degli importi indebitamente percepiti. L’Adiconsum di Basilicata, attraverso il suo Centro Giuridico, qualora vi siano contratti che prevedono interessi usurai è disponibile intervenire per proporre opposizione alle richieste dell’istituto bancario.