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L’Adiconsum Taranto ricorre contro il Consiglio Regionale di Puglia e il suo presidente

L’Adiconsum territoriale di Taranto ha formalizzato, di recente, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), contro il Consiglio Regionale della Puglia, il Presidente della Regione Puglia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Puglia, con la richiesta di annullamento del Decreto n. 12 del 14 febbraio u.s. del Presidente del Consiglio Regionale e del Decreto n. 98 del 14 febbraio u.s. del Presidente della Giunta Regionale inerente alla nomina dei cinque componenti del Co.Re.Com. Puglia, insediati in data 5 marzo u.s. L’Associazione dei consumatori contesta una serie di irregolarità, in violazione delle leggi e delle procedure inerenti alle stesse nomine, a cominciare dal fatto che il Comitato uscente era scaduto l’1 aprile 2011 e che si dovesse procedere entro i 60 giorni a quelle successive, cioè entro il 31 maggio 2011.

L’Adiconsum contesta ai sopra indicati livelli istituzionali pugliesi l’illegittimità diretta e derivata degli atti, per violazione e falsa applicazione delle Leggi regionali n. 4/1993 e n. 3/2000, l’eccesso di potere, mancanza e difetto di motivazione e violazione del principio di correttezza, imparzialità e trasparenza. Lo stesso ricorso straordinario rileva ancora che la 2^ Commissione regionale Affari Generali non ha mai potuto esaminare e valutare le candidature ed i curricula degli aspiranti, ai fini della valutazione e dell’esame delle competenze, delle esperienze comprovate e di ipotizzabili conflitti di interesse, come invece era avvenuto con le candidature del Comitato uscente. E neppure il Consiglio Regionale della Puglia ha mai preso minimamente in esame la nomina dei nuovi componenti, per evidente violazione e vizio del procedimento richiesto, pur essendo stati fissati semplicemente n. 4 o.d.g. in almeno quattro sedute di Consiglio da luglio a settembre 2011 senza istruttoria, discussione, valutazione o votazione in merito.

Esplicito, al riguardo l’art. 3 della L.R. n. 3/200, continua il ricorso dell’Adiconsum, dove si afferma che “Il Co.Re.Com. è composto di cinque membri scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici”. L’Adiconsum ha, dunque, chiesto al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento comunicazione, di trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, per le gravi inosservanze alla legge, ovvero in violazione dei principi giuridici nazionali e comunitari di trasparenza, correttezza ed imparzialità che hanno determinato provvedimenti illegittimi ed arbitrari a danno della comunità pugliese e, in particolare, degli utenti e consumatori in materia di informazione, pubblicità, comunicazione e servizi pubblici.

 

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