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L’Aivec impugnerà il bando di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione invocando la legittima aspettativa per i praticanti avvocati

L’A.I.V.E.C. (Associazione italiana vittime emergenza Covid19) promuoverà nei prossimi giorni ricorso avverso il recente bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2020 – pubblicato in GU n.72 del 15-09-2020. La ragione di tale decisione scaturisce dalla modalità prevista per lo svolgimento delle prove scritte dell’esame, ovvero la prova in presenza per tutti i candidati nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020, che appare oltremodo lesiva del diritto alla salute di tutti coloro che vi prenderanno parte violando il principio dell’affidamento o della legittima aspettativa, di derivazione comunitaria.

Di seguito il comunicato integrale:

L’AIVEC, al fine di perseguire lo scopo per cui è nata, ovvero tutelare la salute delle persone da qualsivoglia pregiudizio derivante dal covid-19, promuoverà nei prossimi giorni ricorso avverso il recente bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2020 – pubblicato in GU n.72 del 15-09-2020. La ragione di tale decisione scaturisce dalla modalità prevista per lo svolgimento delle prove scritte dell’esame, ovvero la prova in presenza per tutti i candidati nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020, che appare oltremodo lesiva del diritto alla salute di tutti coloro che vi prenderanno parte. Certamente non è auspicabile un rinvio dell’esame poiché una simile decisione violerebbe il principio dell’affidamento o della legittima aspettativa, di derivazione comunitaria, quale corollario del generale principio di certezza del diritto. Ed infatti sul piano costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato il fondamento del principio di affidamento, negli artt. 2, 3 co.1, 51 co.1, 97 co.1 Costituzione, quale espressione rispettivamente del dovere di solidarietà, del principio di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali e ragionevolezza, del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione. Alla luce di tale consolidato principio, la posticipazione dell’esame di abilitazione creerebbe una irragionevole quanto ingiustificata posizione di vantaggio per tutti coloro i quali sosterranno altre abilitazioni per altre professioni.

E’ del pari evidente però che prevedere lo svolgimento di tre prove scritte nell’arco temporale di tre giorni, tempo in cui tutti i candidati devono stare a stretto contatto, chiusi, in grande numero e per molte ore è sicuramente una situazione di grandissimo e potenziale rischio di contagio in quanto le condizioni di tempo e di luogo potrebbero causare una grossa trasmissione di contagi Sars-cov2 che, a posteriori scoperta, potrebbe non essere facilmente gestibile.

Tanto in ossequio al principio di precauzione, previsto dall’art. 174 paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea, che dispone che tale principio può essere invocato ogni qualvolta ci si trovi di fronte a un intervento urgente o a un possibile pericolo per la salute umana, ovvero di fronte alla protezione dell’ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, come nel caso in esame.

E’ necessario trovare un giusto compromesso fra la tutela della legittima aspirazione a sostenere l’abilitazione da avvocato per tutti i candidati e la tutela del loro diritto alla salute, oltre che quello di tutti i consociati.

Nell’attuale periodo di emergenza, i cui riflessi si estenderanno anche al futuro prossimo o, quantomeno, fintanto che non si arriverà alla scoperta di un vaccino efficace, tali principi sono stati lodevolmente applicati per le abilitazioni alla professione di medico. “È quanto precisato dal Ministero dell’Università e Ricerca in una circolare con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 che “ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica”. I laureati in Medicina in possesso del giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da “ritenersi abilitati alla professione”. Inoltre, per coloro che ancora non si sono laureati, è stato emanato un decreto che permetterà alle Università di procedere direttamente, con proprio decreto rettorale, alla modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà i sui effetti immediatamente, quindi per tutti i titoli rilasciati da quel momento in poi.

Tale esatto principio della laurea abilitante non viene applicato per l’abilitazione alle altre professioni, in particolar modo per l’abilitazione alla professione forense, creando una notevole disparità di trattamento. Emerge, di fatto, dalle disposizioni governative in materia di abilitazione alle professioni in epoca emergenziale, che l’art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza formale e sostanziale non si applica ai praticanti avvocato. Le misure previste per gli aspiranti medici, infatti, sono meritorie e degne di nota ma, affinché si possano garantire i diritti di tutti equamente, è necessario intervenire in questo senso anche per le altre categorie di giovani professionisti che in questo momento brancolano nel buio.

Le modalità di svolgimento delle prove previste dall’attuale bando, dunque, non contemperano l’esigenza della legittima aspirazione a sostenere l’abilitazione da avvocato per tutti i candidati e la tutela del loro diritto alla salute, oltre ad essere fortemente discriminatorie rispetto all’abilitazione per le altre professioni. Ed è per tali motivi, in considerazione del principio del – più probabile che non – che l’aumento del numero dei contagi non permetta di svolgere l’esame in condizioni di sicurezza, che AIVEC impugnerà il predetto bando, chiedendo che sia trovata e disciplinata una formula alternativa ad oggi non prevista nel bando che consenta di sostenere l’esame, con modalità tali da garantire l’esigenza della legittima aspirazione, disciplinando un diverso svolgimento delle prove, trovando una soluzione equa, ragionevole ed efficace, con modalità sicure, semmai con collegamento a distanza, tali da garantire il diritto alla salute. In subordine, qualora il diffondersi dell’epidemia non consenta lo svolgimento dell’esame neppure secondo questa modalità allora l’associazione Aivec chiederà la laurea abilitante come già previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico.

Le modalità tradizionali di svolgimento dell’esame sono improponibili perché creano assembramenti ed essendo incerta l’evoluzione della malattia, così come la scoperta di un ipotetico vaccino, occorre interrogarsi, su come possa svolgersi in sicurezza un simile esame. Occorre, per evitare che gli aspiranti avvocati brancolino nel buio, che tali modalità alternative vengano espressamente disciplinate nel bando.

Insieme saremo più forti!

F.to IL PRESIDENTE

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