Manifestazioni temporanee di vendita preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Ecco le nuove norme previste
In occasione di manifestazioni temporanee (fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo in aree pubbliche come strade e piazze) sono state emanate una serie di modifiche che riguardano i meccanismi di autorizzazione e che derivano dalla necessità di procedere alla migliore gestione di questo genere di eventi, per consentire al tempo stesso il loro corretto svolgimento e il rispetto della salute pubblica. L’iter prevede in particolare che:
–la segnalazione, secondo la modulistica prevista dalla Dgr n.1288/11 e modificata da Determinazione dirigenziale n.334/12, deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’evento per il tramite del Suap del Comune in cui si svolge la manifestazione.
– Copia di occupazione di suolo o struttura pubblica rilasciata del Comune deve essere allegata da parte del Suap /Ufficio della Scia sanitaria (pena il diniego della registrazione), insieme alla planimetria del sito e alla relazione tecnica con l’indicazione di una serie di documenti da allegare.
A tale riguardo è necessario che questo passaggio avvenga tenendo in considerazione i tempi tecnici dell’amministrazione comunale, evitando così di incorrere nella negata autorizzazione.
Pertanto si consiglia di comunicare i programmi delle manifestazioni almeno 40 giorni prima dell’evento
-La Scia, unitamente alla copia dell’autorizzazione di occupazione del suolo/edificio pubblico, con planimetria del sito e relazione tecnica sono inviate immediatamente dal Suap o dagli ufficio comunali al Sian competente per territorio
–Le notifiche devono arrivare al Sian almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione per consentire l’istruttoria della pratica e la richiesta di eventuali integrazioni
-Il Suap e gli uffici comunali competenti, prima della trasmissione alla Asl di competenza, verificano la correttezza formale della documentazione prevista.
– Manifestazioni temporanee organizzate dallo stesso soggetto non possono superare la durata di 30 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
E’ evidente che queste norme non riguardano la concomitanza con i festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna, le cui iniziative si svolgeranno a partire dalle prossime ore.