AttualitàBasilicata

Matera, accesso civico. Rispondono gli uffici comunali

“Con l’accesso civico nella sua formulazione originaria,  è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente all’attività dell’ amministrazione”. Chiariscono così gli uffici comunali le osservazioni pubblicate in queste ore da Pio Abiusi, aggiungendo: “L’ attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all’ istante e consentiva di richiedere all’ ente la pubblicazione di dati, documenti, informazioni, rispetto ai quali sussisteva l’ obbligo di pubblicazione , ma che in realtà non risultavano pubblicati.
Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell’art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell’obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l’ accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è consentito “ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).
Se da un lato, il primo elemento da cogliere è che l’ accesso civico così descritto, non ha più solo come presupposto  l’inadempimento dell’Ente pubblico agli obblighi di pubblicazione,  dall’ altro il secondo elemento da considerare è che questa tipologia di accesso c.d. generalizzato è molto diversa dall’ accesso civico ante riforma, oggi definito “semplice”.
Si tratta , quindi – fanno sapere ancora dagli uffici comunali – di due forme di “ accesso civico” oggi contemplate, destinate a muoversi su binari diversi, come si ricava dall’ inciso inserito all’ inizio del c. 5 dell’ art 5 d.lgs. n. 33/’13 “ fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”.
Per tali motivi, l’ ANAC delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha chiarito i limiti e le caratteristiche  del c.d. “accesso civico generalizzato”, precisando in tale documento non solo che nell’ istanza va indicato a cura dell’ istante quale tipologia di accesso si intende utilizzare,  ma anche che , in caso di richiesta di dati o informazioni e non documenti, l’ istante è tenuto sempre a sottolineare il documento che contiene il dato, perché non sono ammesse indagini esplorative, volte a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone. Altro aspetto da considerare è che, così come il legislatore non ha  modificato le disposizioni dettate in materia di accesso dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/’90, per cui, al momento, convivono tre tipologie di accesso, di cui i cittadini possono avvalersi ( 1.  accesso ex lege n. 241/’90 che può riguardare però solo i documenti detenuti da una P.A. e non dati o informazioni; .2. l’ accesso civico c.d. semplice, utilizzato a fronte di omessa pubblicazione di atti sottoposti a pubblicazione obbligatoria da parte della P.A.; 3. l’ accesso civico generalizzato profondamente reinterpretato e soggetto ai limiti di cui al 5 bis del d.lgs. n. 33/13),  analogamente, è altrettanto vero, che rispetto alla materia ambientale resta in piedi tutta la disciplina sull’ accesso contenuta dal d.lgs. n. 195/’05 che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE ed è a quest’ ultima normativa, al massimo, che occorre far riferimento ( art 7 lett. e) Direttiva 2003/4/CE). Alla luce di quanto asserito – conclude la nota –  l’ istanza nei termini presentata  avrebbe dovuto essere rigettata  perché non formulata in base alla disciplina che regolamenta ad oggi  l’ accesso ambientale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *