Matera, accesso civico. Rispondono gli uffici comunali
“Con l’accesso civico nella sua formulazione originaria, è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente all’attività dell’ amministrazione”. Chiariscono così gli uffici comunali le osservazioni pubblicate in queste ore da Pio Abiusi, aggiungendo: “L’ attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all’ istante e consentiva di richiedere all’ ente la pubblicazione di dati, documenti, informazioni, rispetto ai quali sussisteva l’ obbligo di pubblicazione , ma che in realtà non risultavano pubblicati.
Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell’art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell’obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l’ accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è consentito “ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).
Se da un lato, il primo elemento da cogliere è che l’ accesso civico così descritto, non ha più solo come presupposto l’inadempimento dell’Ente pubblico agli obblighi di pubblicazione, dall’ altro il secondo elemento da considerare è che questa tipologia di accesso c.d. generalizzato è molto diversa dall’ accesso civico ante riforma, oggi definito “semplice”.
Si tratta , quindi – fanno sapere ancora dagli uffici comunali – di due forme di “ accesso civico” oggi contemplate, destinate a muoversi su binari diversi, come si ricava dall’ inciso inserito all’ inizio del c. 5 dell’ art 5 d.lgs. n. 33/’13 “ fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”.
Per tali motivi, l’ ANAC delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha chiarito i limiti e le caratteristiche del c.d. “accesso civico generalizzato”, precisando in tale documento non solo che nell’ istanza va indicato a cura dell’ istante quale tipologia di accesso si intende utilizzare, ma anche che , in caso di richiesta di dati o informazioni e non documenti, l’ istante è tenuto sempre a sottolineare il documento che contiene il dato, perché non sono ammesse indagini esplorative, volte a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone. Altro aspetto da considerare è che, così come il legislatore non ha modificato le disposizioni dettate in materia di accesso dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/’90, per cui, al momento, convivono tre tipologie di accesso, di cui i cittadini possono avvalersi ( 1. accesso ex lege n. 241/’90 che può riguardare però solo i documenti detenuti da una P.A. e non dati o informazioni; .2. l’ accesso civico c.d. semplice, utilizzato a fronte di omessa pubblicazione di atti sottoposti a pubblicazione obbligatoria da parte della P.A.; 3. l’ accesso civico generalizzato profondamente reinterpretato e soggetto ai limiti di cui al 5 bis del d.lgs. n. 33/13), analogamente, è altrettanto vero, che rispetto alla materia ambientale resta in piedi tutta la disciplina sull’ accesso contenuta dal d.lgs. n. 195/’05 che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE ed è a quest’ ultima normativa, al massimo, che occorre far riferimento ( art 7 lett. e) Direttiva 2003/4/CE). Alla luce di quanto asserito – conclude la nota – l’ istanza nei termini presentata avrebbe dovuto essere rigettata perché non formulata in base alla disciplina che regolamenta ad oggi l’ accesso ambientale.