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Matera, disciplina del traffico in occasione dell’Open Sound Festival in programma i giorni 30 e 31 agosto 2019 presso la Cava del Sole

Vista la nota prot. gen. n. 0066592/2019 del 22.08.2019 con la quale il direttore della Fondazione Matera 2019 Open Future  ha comunicato, nell’ambito del programma di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019”,  lo svolgimento degli spettacoli musicali “Open Sound Festival”  che si terranno nell’Arena di Cava del Sole i giorni 30 e 31 agosto 2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 82/2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di collaborare alle iniziative che la Fondazione Matera – Basilicata 2019 promuoverà nel corso di tutto l’anno 2019 e fino al completamento delle attività comunque ricadenti nella programmazione prevista;

Considerato che per esigenze della circolazione stradale e per motivi di pubblica sicurezza, connessi allo svolgimento della manifestazione in questione, sarà indispensabile disporre la chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ne tratti di strada latistanti Cava Del Sole;

Ritenuto pertanto doversi adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei onde limitare disagi e pericoli per i partecipanti all’evento emanare un provvedimento di interdizione temporanea del transito e della sosta veicolare sulla ex  S.S. 7, dal Km 579+600 al Km 580+750 –tratto di competenza comunale-;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il decreto sindacale n.470 /Pers. datato 26 agosto 2019 con il quale si conferisce in via provvisoria la direzione del Settore Polizia Locale Ing. Sante Lomurno

ORDINA 

  • Per il giorno 30 agosto dalle ore 18:30 alle ore  01:30 del 31 agosto 2019 e comunque fino a cessato bisogno:

 

  • Sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla ex S.S. 7, dal Km 579+600 al Km 580+750 –tratto di competenza comunale;
  • Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7, dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di competenza comunale;
  • Istituzione del  divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella”.

 Per il giorno 31 agosto dalle ore 18:30 alle ore 03:00 del giorno 01 settembre 2019 e comunque sino a cessato bisogno:

 Sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla ex S.S. 7, dal Km 579+600 al Km 580+750 –tratto di competenza comunale- ;

 

  • Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7, dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di competenza comunale-;

 

  • Istituzione del  divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella”.

DISPONE

Limitatamente al tratto di strada di competenza comunale ex S.S. 7 sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, quelli di soccorso in servizio di emergenza e i bus navette utilizzate per il trasporto degli spettatori, i veicoli dei residenti e quelli a servizio delle persone diversamente abili per il solo transito nonché i veicoli accreditati muniti di PASS e preventivamente comunicati agli operatori di Polizia Locale e ai funzionari della Questura di Matera.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

La Fondazione Matera Basilicata 2019, quale “soggetto organizzatore” dell’evento dovrà provvedere, a proprie cure e spese all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione delle predette iniziative, tenendo sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in connessione e/o dipendenza dell’iniziativa in argomento.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e la sua efficacia è subordinata al rilascio di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla legge ai fini dello svolgimento della manifestazione.

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