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Matera: Provvedimenti temporanei della circolazione del traffico per eventi di giugno

Istituzione temporanea di obblighi e limitazioni alla circolazione veicolare in corrispondenza del cantiere stradale per lavori di “Riqualificazione Attraversamenti Via Lucana e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Vista la nota prot. 24510/2019 del R.U.P. Unità di Missione Matera 2019 assunta al prot. n. 22430/PL/19 del 27.03.2019 con la quale comunicava che in data 01.04.2019 avrebbero avuto inizio i lavori relativi all’intervento denominato “Riqualificazione Attraversamenti Via Lucana e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”  consistenti nel rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso ed il parziale rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi e che i lavori sono stati affidati all’impresa Parisi Scazi e Costruzioni in forza del provvedimento di aggiudicazione definitiva DSG N° 00906/2019 del 15.03.2019;

Vista la nota assunta al prot. 3605/ PL/19 del 03.06.2019 con la quale il R.U.P. del Settore Unità di Missione Matera 2019 ha comunicato, ad integrazione della pregressa istanza, che per esigenze                                tecniche  – amministrative la consegna dell’inizio lavori ha subito uno slittamento temporale rispetto a quello originariamente previsto  e che gli stessi avranno inizio dal giorno 10.06.2019 e per un periodo di 60 giorni;

Vista l’istanza pervenuta al prot. gen. dell’ente in data 18.03.2019 al n. 0022296/2019 con la quale  l’impresa Parisi Scavi e Costruzioni, con sede legale a Laterza in via P. Nenni n. 4/D, chiede la regolamentazione della viabilità lungo diverse vie del territorio comunale e specificatamente Divieto di Sosta, Divieto di Transito e gestione del traffico mediante sensi unici alternati regolati da impianto semaforico delle vie, di seguito indicate, e strade adiacenti in linea con quanto previsto dagli elaborati progettuali:

  • Via Lucana – Via G. Amendola – Via L.Protospata – Via De Saris – Via IV Novembre – Via Spine Bianche – Via Deviti De Marco – Via Roma – Via De Blasis – Via Passarelli – Via G.P. Minozzi – Via Chiancalata.

Ravvisata la necessità di regolamentare il posizionamento della segnaletica stradale sulle vie interessate dai lavori, che verranno eseguiti nei singoli tratti, in successione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, mediante l’attuazione di chiusure temporanee, parziali e totale della circolazione veicolare;

Tenuto conto che nella eventualità venga disposta la chiusura totale al transito veicolare, devono essere individuati percorsi alternativi;

Rilevata la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e solo per la durata dei lavori, di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e la sospensione della circolazione per ogni categoria di veicoli nelle vie e nei tratti di strada di volta in volta individuati;

Considerato che i lavori verranno eseguiti a partire dal giorno 10.06.2019 ed avranno una durata di 60 giorni;

Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visto il D.I. 04.03.2013 recanti i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazioni e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21del C.d.S. emanato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

Tenuto conto che per la regolamentazione temporanea della circolazione il posizionamento della segnaletica è posto a carico della ditta esecutrice dei lavori o soggetto preventivamente indicato;

ORDINA

  1. Per consentire l’esecuzione dei lavori di“Riqualificazione Attraversamenti Via Lucana e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”, sulle vie: Lucana – G. Amendola –  L.Protospata –De Saris – IV Novembre –Spine Bianche – De Viti De Marco –Roma –De Blasis –Passarelli – G.P. Minozzi –Chiancalata, la modifica temporanea della circolazione secondo quanto indicato nei successivi punti del presente provvedimento:

A.1)   Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare   Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;

A.2) Nel periodo indicato al punto C) durante l’esecuzione dei lavori è istituito il  DIVIETO DI TRANSITO, eccetto  residenti, mezzi di soccorso, di polizia, del Trasporto Pubblico Locale e quelli degli addetti ai lavori, nonché DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI da attuarsi in base alla stato di avanzamento lavori su ciascuna via indicata al punto A);

  • Regolamentazione della viabilità:
  • Adeguamento della viabilità nella zona circostante la via effettivamente preclusa al traffico veicolare, interessata dal posizionamento del cantiere stradale, in modo tale che nessuna via rimanga preclusa alla circolazione, con inversione, solo ove necessario, dei sensi unici di marcia imposti dalla segnaletica permanente presente in loco;
  • Nel caso in cui la regolamentazione comprenda tratti di strada non altrimenti raggiungibili verrà istituito il doppio senso di circolazione con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli.
  • Posizionamento di cartelli di fermarsi dare precedenza “STOP” su ciascuna via ove vengono effettuate modifiche del senso di marcia, in corrispondenza di ciascuna intersezione delle stesse con le vie che intersecano;
  • Segnaletica di strada interrotta per lavori da posizionare in prossimità di ogni intersezione con  l’ultima strada utile su cui poter effettuare la deviazione del traffico.
  • Qualora venga  effettuata la chiusura totale o parziale dei marciapiedi nei tratti di strada interessati  dai lavori la stessa dovrà avvenire alternativamente in modo tale da rendere sempre transitabile il marciapiede sul lato opposto;
  • E’ istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulle vie indicate al punto  A) in base allo stato di avanzamento dei lavori e limitatamente al tratto interessato  dal posizionamento del cantiere di volta in volta individuato, con revoca temporanea degli stalli di sosta in concessione alla Soc. SISAS SERVICE srl.
  • Istituzione del senso unico alternato, qualora si rende necessario, sui tratti di strade interessati dai  lavori, regolato da impianto semaforico e/o movieri, conformemente alle fasi di cantierizzazione fornite dalla ditta esecutrice dei lavori (cantiere itinerante), i cicli del semaforo e l’attesa del “ROSSO” non dovrà superare un minuto e qualora si formano code superiori a 50 mt lo stesso dovrà essere posto in fase di lampeggio e la regolamentazione della circolazione stradale dovrà essere effettuata con l’utilizzo di movieri;
  • Direzioni obbligatorie e/o consentite da posizionare secondo il senso di marcia consentito e temporaneamente istituito;
  • Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed Attuazione per i cantieri stradali temporanei, nonché quella prevista al punto A.2).
  • La realizzazione di quanto disposto al punto A.2) dovrà avvenire a far tempo dalla data del 10.06.2019 per una durata di 60 giorni e comunque fino a termine dei lavori;
  • I lavori di cui al punto A), relativamente a Via Lucana dovranno essere eseguiti esclusivamente durante le ore notturne, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, garantendo la viabilità ordinaria nelle ore diurne salvo documentate necessità da valutarsi preventivamente da parte del Comando Polizia Locale;
  • Salvo quanto indicato nei punti precedenti e nel periodo di cui al punto C) la ditta esecutrice dei lavori dovrà rendere libero da ogni ingombro tutte le aree interessate dai lavori nel periodo dal 28.06.2019 al 03.07.2019 in concomitanza della Festività Patronale “Maria S.S. Della Bruna”.

Prescrizioni :

  1. La ditta esecutrice dei lavori dovrà  installare la segnaletica verticale provvisoria  lungo  i tratti di strada  di volta in volta individuati 48 ore prima dell’inizio dei lavori dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi. La comunicazione, dovrà contenere:
  1.  la data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per  la via oggetto dell’intervento, la durata presunta il numero di protocollo e il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica; 

La comunicazione  sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

  1. la mancata comunicazione di quanto indicato al punto 1. comporta l’inefficacia della segnaletica provvisoria eventualmente posizionata. 
  • Salvo le eventuali limitazioni al transito  disposte al punto A.2) deve essere sempre garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti.
  • Nel caso in cui non sia possibile, causa l’entità dei lavori, garantire il transito dei mezzi del trasporto pubblico, la ditta incaricata dei lavori ha l’obbligo di comunicare l’esigenza di effettuare una deviazione di percorso dei predetti mezzi del TPL alla soc. MICCOLIS Spa con sede in Matera Via Della Scienza.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte provvedendone la  rimozione a conclusione dei lavori.

La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino, anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici luminosi. A questo scopo il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile di cantiere 333 2683000.

La medesima Ditta, inoltre dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o  cose che  potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.

Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e sarà pubblicata all’albo pretorio        on-line del Comune di Matera e notificata alle forze di Polizia, di emergenza e soccorso, alla ditta del trasporto Pubblico Locale e alla ditta esecutrice dei lavori al seguente indirizzo mail: impresa.parisi@pec.it.

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Provvedimenti temporanei per la disciplina della circolazione stradale sul tratto di strada di competenza comunale ex S.S. 7  dal Km 579+600 al Km 580+750 in occasione del concerto       “IL VOLO” che avrà luogo presso la Cava Del Sole il giorno 16 Giugno 2019.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Preso atto che:

-con nota inviata in data 11.06.2019 assunta al prot. n. 3816/PL/19 DEL 14.06.2019, l’Amministratore Delegato dello studio EGA Srl, ditta mandataria della RTI concessionaria della “Cava del Sole” ha comunicato che in data 16 giugno 2019  alle ore 21:00 si svolgerà in Arena  il concerto del gruppo musicale “IL VOLO”;

-con medesima nota si richiedono i servizi di Polizia Stradale sulla ex S.S. 7 all’altezza dell’ingresso dell’Arena a “Cava del Sole”

Preso atto che con la stessa nota si evidenzia che al concerto è previsto un afflusso considerevole di spettatori e di conseguenza si avrà un incremento del traffico veicolare che andrà ad influire sulla viabiltà ordinaria;

Visto il Piano di Sicurezza e Gestione degli Eventi -Istruzioni tecnico -operativi per la pianificazione, realizzazione e gestione evento- con il quale l’organizzatore, nonché il responsabile della sicurezza, ha  indicato le misure da approntarsi al fine di assicurare la “safety”, e “security” per la tutela della pubblica e privata incolumità ed il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato quindi che a tal fine si rende necessario vietare la circolazione veicolare sia sulla ex S.S. 7 –tratto di competenza comunale- tra il Km 579+600 e il Km 580+750 e sia sulla strada comunale di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella”;

Ritenuto pertanto doversi adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei onde limitare disagi e pericoli per i partecipanti all’evento garantendo, comunque, adeguatezza e fluidità della circolazione veicolare ed emanare un provvedimento di inibizione temporanea del transito e della sosta veicolare sulla ex S.S. 7-tratto di competenza comunale dal Km 579 + 600 al Km 580 + 750, nonché sulla strada “Cristo La Gravinella” per il giorno dell’ evento in questione;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 306/Pers. dell’ 11.06.2019 con il quale si conferisce temporaneamente la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore del Territorio ing. Felice VICECONTE;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile:

  • Sospensione temporanea della circolazione veicolare, eccetto  residenti, sulla ex S.S. 7,  dal Km 579+600 al Km 580+750 –tratto di competenza comunale- , il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze connesse all’evento-
  • Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7,  dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di competenza comunale- il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze.
  • Istituzione del  divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella” il giorno 16 Giugno 2019 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze.

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, quelli di soccorso in servizio di emergenza e i bus navette utilizzate per il trasporto degli spettatori, i veicoli dei residenti e quelli a servizio delle persone diversamente abili per il solo transito.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.,   ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e la sua efficacia è subordinata al rilascio di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla legge ai fini dello svolgimento della manifestazione.

A titolo informativo si comunica che i veicoli leggeri (autovetture, motocicli) provenienti dalla S.S. 7 (Laterza), dalla SP Santeramo-Matera e da C.da Pantano (Cimitero Comunale), saranno deviati lungo la S.C. S. Vito, quelli pesanti sulla strada comunale Pantano dir. S.S.99.

Mentre quelli provenienti da Metaponto/Potenza compresi i mezzi pesanti e diretti verso Laterza o Santeramo, saranno deviati in direzione Altamura/Bari (S.S. 99).

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Autorizzazione all’uso di strade e disciplina della circolazione veicolare e in occasione dello del XXVII^ torneo internazionale “Minibasket in Piazza” in programma dal 17 al 22 giugno 2019.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Vista la nota assunta al prot. n. 3820 del 14.06.2019 con la qualela società“A.P.D. Pielle Matera”, ha comunicato il programma della manifestazione “Minibasket In Piazza” che avrà luogo dal 17 al 22 giugno 2019;

Considerato che l’evento co-organizzato con Fondazione Basilicata Matera 2019  e che con  Delibera di G.C. n.82/2019 del 28.02.2019 l’ Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire alle iniziative che la stessa  promuoverà nel corso di tutto l’anno 2019, tra cui la manifestazione indicata in oggetto;

Ritenuto necessario, pertanto, secondo quanto stabilito in sede di conferenza di servizio, autorizzare l’uso delle strade per la sfilata inaugurale e disciplinare la circolazione veicolare in Recinto Marconi e in Via Saragat;

Considerato quindi che, a salvaguardia della incolumità personale e della pubblica sicurezza dei partecipanti si ritiene adottare il relativo provvedimento;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.e ii.;

 Visto il Reg. di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale prot.306/Pers. dell’11.06.2019 con il quale si conferisce in via provvisoria, la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore Gestione del Territorio Dott. Felice VICECONTE.                                                    

AUTORIZZA

  • l’uso delle strade cittadine per lo svolgimento della sfilata delle squadre partecipanti al torneo, “Minibasket In Piazza” organizzata dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica “PIELLE MATERA” lungo l’itinerario  di seguito indicato:
  • 17 giugno 2019  dalle ore 17.00 e sino a cessato bisogno – Rec. Marconi (Partenza) –  (piazzetta del Carro Trionfale) – Via Cererie – Via Marconi – Via Annunziatella – Via XX Settembre – Piazza Vittorio Veneto- Via del Corso – Via R. Scotellaro- Via Lucana – Parco Papa Giovanni Paolo II (conclusione);               

O R D I N A

                   per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile installata:

  • Istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, il giorno 17 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze, in:
  •  Recinto Marconi,  -tratto tra via Marconi e Via Cererie;
  • Piazzetta del Carro Trionfale-.
  • Istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in Via Saragat, -dall’intersezione con Via Einaudi all’intersezione con Via Parri-:
  • il 21.06.2019,  dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze;
  • il 22.06.2019,  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e comunque fino a cessate esigenze.
  • Sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso del corteo il giorno 17 giugno 2019.

Resta fermo l’onere a carico dell’associazione promotrice della manifestazione di munirsi di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari per lo svolgimento della stessa e di acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità rinveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in connessione e/o dipendenza dell’iniziativa in argomento.

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

Gli Operatori del Servizio di Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale. Gli addetti all’Ufficio Traffico forniranno il necessario supporto agli organizzatori ai fini dell’installazione delle transenne e della segnaletica stradale necessaria.

Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza, si provvederà nell’immediatezza ad operare gli interventi del caso attraverso gli organi di polizia preposti. Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose in conseguenza dell’inosservanza della presente ordinanza.

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