Ordinanza del sindaco Adduce su vendita e consumo delle bevande alcoliche nelle ore notturne
Il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, ha emesso un’ordinanza con la quale si vieta, su tutto il territorio comunale, durante le ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche. L’ordinanza, in vigore da sabato, 20 luglio 2013, resterà valida fino al 30 settembre 2013.
“Come già negli ultimi due anni – afferma il sindaco, Salvatore Adduce – l’ordinanza scaturisce dal fatto che in alcune zone, anche centrali della città, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, è causa inevitabile di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall’abbandono, dopo l’uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi”. L’assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Cappella, in particolare, evidenzia che “in molte circostanze le bevande vendute per asporto sono consumate sul suolo pubblico e successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano. Per tutte queste ragioni le sanzioni, a seconda delle circostanze, saranno elevate agli esercenti, ma anche ai consumatori che dovessero violare questa ordinanza”. Queste le cinque disposizioni.
• Dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari. E’ altresì vietata la consumazione, su aree pubbliche o private di uso pubblico, delle bevande nei contenitori suddetti ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate, pubbliche o private, pertinenti ai locali di somministrazione (sanzione da 50 euro per il consumatore e per il commerciante);
• Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche pe il consumo o l’asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private (sanzione da 2.000 a 12.000 euro). Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne autorizzate o comunicate, in cui avviene la somministrazione, durante l’orario di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;
• Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);
• I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita’, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche’ chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6,00 (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);
• I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita (sanzioni da 500 euro).