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Ordinanza del Sindaco del Comune di Matera sulla somministrazione di bevande in contenitori di vetro

Ordinanza del Sindaco del Comune di Matera:

“A partire dal giorno 20 luglio 2014 e fino al giorno 30 settembre 2014. in tutto il territorio cittadino:

1. dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati. attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari. E’ altresì vietata la consumazione (nota 1), su aree pubbliche o private di uso pubblico. delle bevande nei contenitori suddetti ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate. pubbliche o private, di pertinenza dei locali di somministrazione;

2. dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo o l’asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superficie attrezzate pubbliche o private (nota 2).

3. dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato. di cui all’art. 7 del d.lvo 31/03/1998. n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia diversamente disposto dal questore. in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. ivi compresi gli esercizi ove si svolgono. con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago. musicali o danzanti. nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da enti o da associazioni. devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6;

5.I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e/o pecuniarie previste da leggi, le violazioni della presente ordinanza comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. secondo le fattispecie appreso specificate:

– la violazione relativa al punto 1: Euro 50,00 per il consumatore – trasgressore e per il commerciante trasgressore (art. 7bis del T.U.EE.LL)

– la violazione relativa al punto 2: da euro 2.000 a euro 12.000 (art.23 legge 88 del 2009)

(Se il fatto è commesso anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione da euro 5.000 a euro 30.000). Per tali violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate).

– la violazione relativa al punto 3: da euro 5.000 a 20.000 (art.54 comma 2bis, l.120/2010)

– la violazione relativa al punto 4: da euro 5.000 a 20.000 (art.54 comma 2, l.120/2010)

– la violazione relativa al punto 5: euro 500,00 (art. 7bis del T.U.EE.LL)

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981. n. 689. è il Sindaco.

Dispone altresì che :

– dell’esecuzione della presente ordinanza sia incaricato il Comando di Polizia Locale;

– venga pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune d Matera;

– venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura. al Comando Provinciale Anna dei Carabinieri. al Comando Provinciale Guardia di Finanza. alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso a:

–          Il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

–          Presidente della Repubblica, in via alternativa. e per soli motivi di legittimità. entro 20 giorni dalla pubblicazione”.

nota 1. (Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l’accesso agli spazi pubblici);

nota 2. (Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne autorizzate o comunicate, in cui avviane la somministrazione, durante l’orario di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati, o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate);

In allegato l’Ordinanza del sindaco: Ordinanza_bevande015

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