BasilicataCronaca

Processo Double Face, soddisfatto a metà l’avvocato Cataldo

Si dichiara parzialmente soddisfatto dell’esito del processo Double Face (n. 3294/06 RG Caggiano + altri) l’avv. Nicola Cataldo, difensore di Saverio Riviezzi, presunto capo dell’ala pignolese dei Basilischi, per la fondamentale considerazione che tutti i reati satelliti, contestati nell’ambito di quel processo al Saverio e al fratello Domenico (difeso dall’avv. Rocco Mauro) sono stati ritenuti inesistenti. Da una lettura attenta del dispositivo, fa rilevare il noto penalista pisticcese, pare evidente l’assoluzione degli stessi dal reato di cui al capo C di detenzione e porto di armi clandestine, che illecitamente detenevano e portavano in luoghi segreti, ed in particolare una pistola calibro 9, una P 38, due kalashnikov, vari fucili e altre armi non meglio individuate, perché il fatto non sussiste. Venivano assolti dal reato di ricettazione di due kalashnikov, introdotti illegalmente in territorio italiano, con l’aggravante di essersi avvalsi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cp e al fine di agevolare le attività delittuose dell’ associazione per delinquere Saverio Rivezzi e altri. I due Riviezzi inoltre venivano assolti dal reato di cui al capo Q, spaccio di stupefacenti, che avrebbero ricevuto dal pentito Donato Caggiano e spacciato unitamente a Miglionico e Lottino. Saverio Riviezzi è stato assolto dal reato di sostanze stupefacenti che avrebbe praticato unitamente a Simona Di Nuzzo e a Vito Michele Riviezzi per non aver commesso il fatto. “A tanto, -continua l’avv. Cataldo- si aggiunge che il Saverio Riviezzi era stato già assolto dal GUP dal reato di porto e detenzione di armi perché unitamente ad altri, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso diretto all’uccisione del boss Antonio Cossidente, procurava una pistola calibro 765 ed una calibro P38 che consegnava a Giovanni Luigi Cosentino affinchè costui la cedesse al killer designato. Appare evidente che da tutti i reati satelliti vi è stata ampia assoluzione per cui la prima conclusione certa è che l’impianto accusatorio, articolato dalla Procura Antimafia, è completamente crollato. Altra conclusione altrettanto certa, è che i due pentiti Donato Caggiano e Giovanni Cosentino sono stati completamente disattesi e dal GUP e dal collegio presieduto dalla dott.ssa De Angelis. E dal momento che l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due Riviezzi era motivata completamente proprio su dette dichiarazioni accusatorie, in ordine allo spaccio di droga e al traffico di armi, possiamo ben dire che la carcerazione sofferta dai Riviezzi è stata ingiusta, dal momento che le dichiarazioni dei pentiti sono state ritenute attendibili e dal GIP e dal Tribunale del Riesame, mentre, dopo il vaglio dibattimentale, sono state ritenute pacificamente inattendibili dai magistrati di merito. Inoltre la completa e totale assoluzione da tutti i reati satelliti, pone in dubbio l’affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso tanto più che l’associazione ritenuta è una mini associazione diretta da Saverio Riviezzi e composta da appena quattro membri, di cui uno è il fratello Domenico e l’altro (Sarli) a mezzo servizio, perché già condannato come facente parte dell’associazione Cossidente-Cosentino.” Come è stato possibile, aggouge Cataldo, ritenere l’associazione senza i reati satelliti? Che vi sia Riviezzi Saverio a Pignola di una certa caratura criminale va bene ma che vi sia un gruppo Riviezzi, è da dubitare fortemente. Che tale gruppo, ammessa e non concessa la sua esistenza, sia di carattere mafioso è tutto da dimostrare. “Presumo -continua Cataldo- che tutto questo abbia portato il Tribunale alla lunga camera di consiglio che è durata ben otto ore e che ha dato luogo ad una sentenza certamente molto articolata e forse anche sofferta. Possiamo anticipare che proprio su questi punti che si concentrerà l’appello della difesa per risolvere quella che appare come una contraddittorietà perché avrebbe trovato non nei reati satelliti formalmente contestati la prova dell’associazione ma in altri elementi aggiuntivi frutto di indagini suppletive mai formalmente contestate e mai poste a disposizione della difesa come vogliono gli articoli 18 del regolamento di esecuzione al cpp e l’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo sulla parità delle armi.”

Giuseppe Coniglio

 

 

 

 

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