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Prorogate le attività socialmente utili presso i Comuni

La Giunta regionale ha autorizzato dal primo maggio al 31 dicembre 2014 la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte presso i Comuni. Il provvedimento dell’esecutivo ha disposto un contributo del 100% per i pagamenti da corrispondere ai destinatari di piani di stabilizzazione a carico del Fondo Nazionale per l’Occupazione. Un contributo del 75% è riconosciuto per i percettori di mobilità o di trattamento di disoccupazione speciale. Contributo del 75% per il periodo successivo alla scadenza della mobilità o di disoccupazione speciale edile è previsto per i percettori di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile, impegnati in attività socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 o che abbiano effettivamente svolto attività di lavori socialmente utili, e senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2004. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e per i destinatari di piani di stabilizzazione a carico degli enti utilizzatori e per i soggetti che, pur avendo perso lo status di lavoratori a carico del Fondo a causa della interruzione delle attività, siano stati successivamente recuperati in virtù di previsioni di legge regionale è riconosciuto un contributo del 90% per i pagamenti degli assegni. Lo stesso contributo è riconosciuto per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle Comunità Montane al Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti. Tali misure sì applicano inoltre anche ai Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti che attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentano una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l’ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro. Un contributo per l’intero importo necessario al pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’assegno per nucleo familiare è previsto per la platea regionale LSU che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età entro la data del 31 dicembre 2002. Anche per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle soppresse Comunità Montane ai Comuni con delibera di Giunta regionale del 2011 è riconosciuto un contributo del 100%.

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