Puglia, la nota degli assessori Piemontese, Albanese e Scannicchio su risorse Legge 150 del 2018
“Gli interventi per la cura e la messa in sicurezza del territorio selezionati dalla Regione Puglia rispettano rigorosamente le previsioni di legge.
Infatti, la vigente Legge 145 del 2018, al comma 135 dell’articolo 1, recita:
«I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
c-sexies) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.»
Come si evince chiaramente dalla norma, le risorse possono essere utilizzate per tutte le finalità indicate, senza che la norma stabilisca una priorità nella destinazione. È principio generale del diritto che, ove il legislatore avesse voluto stabilire un ordine di priorità nella destinazione delle risorse lo avrebbe espressamente scritto nelle norme, come si impara al primo anno di Giurisprudenza secondo il principio ‘Ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit’.
Ma, qualora non si ricordino i principi generali del diritto, sarebbe bastato leggere i successivi commi della medesima legge per avere certezza di questo principio. Infatti, il comma 141 articolo 1 della Legge 145 recita testualmente: «L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato… secondo il seguente ordine di priorità: a) …; b)…; c)…».
Come si vede, il legislatore, per gli interventi a regia regionale previsti dal comma 134 e seguenti, non richiede alcun ordine di priorità, a differenza di quanto invece previsto per gli interventi a regia ministeriale di cui al comma 141 articolo 1 della stessa Legge.
Inoltre la prova provata della correttezza di questa lettura sta nell’ammissione e nell’erogazione delle risorse, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, degli interventi individuati dalla Regione Puglia per il 2021 e per il 2022, attingendo a medesime graduatorie utilizzate quest’anno e finanziando le stesse tipologie di interventi. È evidente che, trattandosi della stessa tipologia di interventi e molti provenienti dalle stesse graduatorie, il MEF ha confermato l’assoluta legittimità delle scelte regionali. E non poteva che essere cosi.
A ogni modo, la selezione degli interventi da finanziare per l’anno 2023, come per gli anni precedenti, è avvenuta a partire da una nota della Sezione Bilancio e Ragioneria che ha richiesto ai Dipartimenti della Regione Puglia la segnalazione degli interventi ritenuti ammissibili per finalità e per caratteristiche.
Acquisiti i riscontri scritti dai Dipartimenti, che richiedevano una mole di risorse di molto superiori rispetto ai 34,5 milioni di euro assegnati alla Regione Puglia, si è proceduto ad assegnare le risorse sulla base dei seguenti elementi:
– gli interventi dal n. 2 al n. 49 dell’allegato (interventi di realizzazione e manutenzione di opere pubbliche) rinvengono da graduatoria e fanno riferimento alle candidature per piccole opere da effettuarsi da parte dei comuni presentate a seguito di apposito avviso approvato con atto dirigenziale del 1° dicembre 2021, n. 708 con importo massimo per intervento pari ad euro 150 mila. A seguito del predetto finanziamento risultano interamente finanziate le istanze ammissibili di cui al predetto avviso. I comuni non compresi nell’elenco quindi o sono stati già finanziati o non hanno prodotto istanza;
– gli interventi dal n. 50 al n. 71 (interventi di manutenzione dei canali) rinvengono da graduatoria e si riferiscono alle istanze pervenute alla Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture per interventi per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico superficiale di cui all’avviso approvato con atto dirigenziale del 7 aprile 2022, n. 202 scorrendo l’elenco approvato con atto dirigenziale del 25 agosto 2022, n. 562 dal n. 14 al n. 35 delle istanze ammissibili.
– gli interventi dal n. 72 al n. 88 (escluso n. 86) si riferiscono ad istanze presentate dai Comuni dal 1° gennaio 2022 nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 e 11 maggio 2001, n. 13 (interventi di ripristino di opere pubbliche e di pubblico interesse, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse). Sono state inserite nell’allegato A tutte le richieste dotate dei requisiti necessari per accedere al finanziamento di cui all’ articolo 1, comma 135, della legge n. 145/2018 ed in particolare il possesso di un CUP definitivo.
– gli interventi dal n. 89 al n. 94 (interventi di miglioramento infrastrutturale di convogliamento delle acque pluviali) rinvengono da graduatoria e si riferiscono invece ad interventi per la sistemazione della gestione delle acque pluviale e si riferiscono ad interventi ammessi al finanziamento POR FESR 2014-2020 e non finanziati per insufficienza delle risorse. Si è provveduto allo scorrimento della relativa graduatoria approvata con determinazione n. 82 del 14 febbraio 2019 della Sezione Lavori Pubblici.
– euro 2 milioni (intervento n. 1 dell’allegato) sono stati assegnati ad interventi diretti della Regione per progetto pilota finalizzato ad una maggiore fruibilità per la mobilità dolce ed al potenziamento della funzione ecologica del Tratturo Magno L’Aquila-Foggia in applicazione delle Linee Guida del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia, intervento non rientrante nel POR.
– infine con riferimento agli interventi di cui ai nn. 86, 95 e 96 (politiche abitative – interventi su patrimonio abitativo pubblico – alloggi popolari) e 97 (ciclo rifiuti e bonifiche) si è intervenuti in relazione a quanto evidenziato negli scritti inviati dai dirigenti dei Dipartimenti competenti.
Più in generale, è fortissima la concentrazione di attenzione e di risorse della Regione Puglia sul tema della difesa del suolo da rischi di dissesto idrogeologico.
Nel solo anno 2022, a valere su finanziamenti di varia provenienza, sono state sostenute spese per contrastare il dissesto idrogeologico per un totale 49 milioni e 400 mila euro.
Con queste ultime risorse, quindi, al netto delle strumentalizzazioni politiche, abbiamo finanziato interventi di manutenzione dei canali per oltre 6 milioni e 200 mila euro, sono poco importanti? Sono poco importanti i 5 milioni e 600 mila euro che finanziano gli interventi di miglioramento sulle fogne bianche? E i 3 milioni e mezzo di euro di finanziamento per bonificare a San Severo una bomba ecologica fatta da 17 mila tonnellate di rifiuti, illegalmente sversati su un’area sequestrata dalla Direzione distrettuale antimafia, non rientrano nelle finalità della legge? L’efficientamento energetico e strutturale ai fini dell’adeguamento sismico di un Centro di integrazione sociale e Casa di riposo a Giovinazzo, con 2 milioni di euro di finanziamento, è inutile?
Si rispettano le posizioni politiche di tutti, meno le illazioni sulla legittimità amministrativa del lavoro degli uffici regionali, ma siamo certi che queste risorse vanno incontro alle richieste dei Comuni pugliesi e contribuiranno a migliorare la vita dei nostri cittadini.