Quarta commissione Basilicata, audizione del Garante dell’Infanzia e Adolescenza
In quarta Commissione consiliare (Politica sociale) convocata da Vito Giuzio, l’audizione del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Vincenzo Giuliano, in merito alla proposta di legge “Nuove norme per l’istituzione del Difensore civico regionale e Garante dei diritti della persona” d’iniziativa del consigliere Romaniello (Gm) ed a quella su “Riforma della legge regionale 29 giugno 2009, n.18 – Istituzione del Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, primo firmatario il consigliere Mollica (Udc).
Giuliano ha espresso piena condivisione sulla proposta di legge di Mollica perché adegua la legge regionale nata prima di quella nazionale a quest’ultima recependone principi e finalità.
La proposta di legge del consigliere Romaniello – si legge nella relazione di accompagnamento – mira all’istituzione di una nuova figura denominata “Difensore Civico regionale e Garante dei diritti della persona” cui assegnare anche lo svolgimento delle funzioni proprie degli altri due garanti (uno dei quali già istituito). L’istituzione di una figura unica rappresenta – si legge ancora nella relazione – una scelta importante nel processo di razionalizzazione e di semplificazione delle strutture regionali anche allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’estensione delle competenze del Difensore Civico anche ad ambiti che fino ad ora non prevedevano alcuna figura di garanzia nella nostra regione. Il Difensore Civico, per l’esercizio delle funzioni di Garanzia della persona, è coadiuvato da due Osservatori scelti tra soggetti con specifiche competenze. La finalità della proposta di legge è quella di ottimizzare la spesa sostenuta in base alle disposizioni finora vigenti.
“Al momento – ha detto Giuliano – le sole che abbiano una figura unica sono la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto e la Regione Marche che, però, stanno rivedendo la loro scelta in presenza di due organi entrambi di tutela ma con connotazioni differenti: giuridica il difensore civico e metodologica – didattica il garante. E’, infatti, evidente che le figure professionali richieste dalla norma in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate individuano due ambiti professionali, da un lato quello giuridico-amministrativo, dall’altro quello umanistico, pedagogico e sociologico, il che rende praticamente impossibile reperire in una unica figura professionale alla luce degli ordinamenti universitari in vigore.”
Giuliano circa l’ipotesi di accorpamento delle due figure ha sottolineato che “è proprio l’elemento che maggiormente evidenzia la somiglianza tra le due figure, ossia il fatto che ambedue sono ‘organi di tutela dei diritti del cittadino’ che, nella realtà, meno giustifica la loro ipotizzata fusione, in quanto nell’ambito di una definizione generica che pare giustificare una loro assimilabilità sta la specificità delle rispettive missioni istitutive e delle funzioni assegnate che identifica, caratterizza, connota e qualifica ciascuna delle due Istituzioni. E’ pur vero – ha continuato – che il difensore civico ed il garante tutelano ambedue il diritto dei cittadini, ma la tutela del difensore si esprime solo nei confronti della Pubblica amministrazione, mentre quella del Garante si esplica ai fini della piena applicazione di tutti i diritti soggettivi individuali e collettivi dei minori, due connotazioni, dunque, tra loro difficilmente riconducibili ad unicità. Conseguentemente le funzioni ed i compiti assegnati a ciascuno dei due Uffici sono talmente diversificati da dover ritenere impossibile ogni tendenza che miri alla loro fusione, considerando che il difensore civico ha come sua funzione principale la ‘conciliazione extra-giurisdizionale’ delle controversie nello specifico campo dell’amministrazione pubblica, mentre il Garante esercita la sua funzione principale nell’azione volta a promuovere la cultura dei diritti dei minori e la loro piena attuazione e la esercita sia nei confronti degli enti pubblici e amministrativi che nei confronti dell’intera comunità regionale. E’ inoltre difficile, comprendere come si possano tra loro assimilare i destinatari/beneficiari dei due organi. E’ indubbio – ha concluso Giuliano – che difensore civico e garante si collocano all’interno di ordinamenti giuridici che si sono formati a livello internazionale, in piena autonomia, conseguentemente una legge regionale che volesse prescindere dalla radicale diversità e distinzione delle dottrine internazionali di riferimento per fonderle in una unica disciplina indistinta, costituirebbe impresa praticamente impossibile”.