Ricorso contro depuratore consortile Manduria-Sava
A nome di tutti coloro che, a vario titolo, si sono riuniti nei giorni 5 e 12 del mese corrente, a sostegno dell’iter promosso dall’Associazione “Azzurro Ionio” con l’avvocato Claudio Linzola, finalizzato a bloccare, tramite ricorso al TAR, la realizzazione del depuratore di Sava, Manduria e Marine di Manduria, comunico quanto segue:
“Lunedì 15 aprile, in concomitanza con la prevista ripresa dei lavori, sarà inoltrata formale diffida al Responsabile Unico del Procedimento a non dare inizio ai lavori e a non dare seguito agli espropri, alla luce della mancanza di atto valido attestante l’esistenza di un vincolo preordinato agli espropri e di una indicazione del recapito finale dei reflui, che abbia in tale vincolo il suo fondamento, non essendovi allo stato alcuna indicazione progettuale in tal senso e, quindi, i riferimenti normativi preesistenti alla stessa.
Comunico inoltre che l’assemblea smentisce quanto sinora sostenuto da Regione, AQP ed alcuni esponenti politici e consiglieri regionali, secondo i quali recedere dal contratto “ormai in fase di realizzazione” sarebbe improponibile perché estremamente oneroso a causa delle altissime penali previste: il recesso dal contratto è regolato dall’ art. 134 del decreto legislativo 163/ 2006, vigente al momento della sottoscrizione dello stesso, disciplinandone possibilità e costi. La norma è chiara e stabilisce che la stazione appaltante, nel nostro caso AQP, può recedere dal contratto in qualunque momento, corrispondendo alla ditta aggiudicataria, nel nostro caso, ditta Putignano:
- il pagamento dei lavori o prestazioni eseguiti, accertati dal direttore dei lavori o dal RUP;
- il valore dei materiali esistenti in cantiere o in magazzino;
- il decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l’importo di quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso a base d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Alla resa dei conti una somma tutto sommato molto modesta.
- Nell’ipotesi che il recesso non dipenda dalla volontà della Pubblica Amministrazione, ma dalla impossibilità dell’Ente di eseguire i lavori, ad esempio per decadenza dei vincoli necessari agli espropri, è anche da individuare se, in che misura e da chi sia dovuto detto indennizzo: pertanto, la diffida al RUP mette la P.A. nelle condizioni di autotutelarsi anche da un’azione per danno erariale, astenendosi dall’iniziare un’opera contestatissima in assenza delle condizioni di legge”.