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Scommesse, la Corte di Cassazione condanna un gestore del Tarantino

La licenza di polizia è necessaria per svolgere l’attività di raccolta scommesse. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati in provincia di Taranto, collegato a un bookmaker maltese senza concessione, condannato dal Tribunale di Taranto e dalla Corte di Appello di Lecce per raccolta abusiva di gioco.
Il mercato italiano delle scommesse prevede. infatti, un sistema a doppio binario che richiede sia la concessione statale per i bookmaker, sia la licenza di polizia per i gestori di punti vendita sul territorio. Raccogliere gioco senza i titoli previsti è quindi un reato, così come lo è l’intermediazione, che faceva parte dell’attività del ricorrente.
Nel caso del titolare tarantino, quest’ultimo non solo si era limitato ad allestire un mero servizio transfrontaliero offerto da un operatore estero mettendo a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco, ma aveva costituito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, raccogliendo direttamente le scommesse. “L’attività di intermediazione è chiaramente vietata dal regolamento disciplinante le scommesse a raccolta di scommesse” e “può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. – si legge nella sentenza – Chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell’obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali”.

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