Scoperta a Barletta gestione illecita di materiali provenienti da scavi e demolizione e uso abusivo di suoli pubblici
La Procura della Repubblica di Trani sta procedendo per i reati di cui agli artt. 256 1° e 3° comma D.lgvo 152/2006 (realizzazione e gestione di discarica abusiva) e illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.lgvo 231/2001 (responsabilità degli enti), nei confronti di una impresa di Bisceglie, operante nel settore del recupero di inerti provenienti da demolizione. All’esito delle complesse attività investigative, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta, il GIP presso il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo: “impeditivo” dell’intero compendio aziendale per un valore di circa 3,5 milioni di euro; per equivalente di beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro dell’impresa; nella forma diretta, di risorse finanziarie, dello stesso importo, in capo all’amministratore dell’impresa sottoposta alle indagini. Tali attività, disposte anche ai sensi del D.lgvo 231/2001, hanno consentito di sottoporre a vincolo reale: diversi rapporti bancari intestati alla società coinvolta e alla persona fisica; le quote societarie e l’intero compendio aziendale, nonché 2 immobili e 56 suoli per circa 10 ettari, situati in Bisceglie, in parte adibiti a discarica abusiva.
La capillare attività investigativa svolta dal predetto servizio di P.G. delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire l’attività illecita: la società, nell’effettuare una attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti essenzialmente da scarti di demolizione, in sostanziale assenza di autorizzazione poiché in difformità dal titolo autorizzatorio, incamerava al proprio interno i rifiuti edili ricevuti, senza destinarli al loro effettivo recupero. L’ingente quantitativo di rifiuti veniva depositato anche su un’area non autorizzata (ex cava), con la conseguente realizzazione di cumuli dell’altezza di 14 metri, ben oltre l’altezza massima di 3 metri, consentita dalla normativa di riferimento. La stessa società, effettuava l’attività di deposito dei rifiuti anche su aree prive di pavimentazione impermeabilizzata, con conseguente dispersione nel sottosuolo (percolamento nel sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti) e nell’atmosfera di sostanze e particelle (dispersioni eoliche di polveri e frazioni leggere) dannose per la tutela della salute. Le peculiari investigazioni sono state espletate al fine di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, in un’ottica di giustizia anche verso le future generazioni, in ossequio all’art. 9 della Costituzione, testimoniando, ancora una volta, l’impegno profuso dalla GdF costantemente impegnata anche nella salvaguardia dell’ambiente per la tutela della salute dell’individuo e della collettività.
Si rappresenta che per il principio della “presunzione di innocenza”, la colpevolezza della persona sottoposta a giudizio, in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.